Cassazione Penale, Ordinanza n. 12307/2026 del 01/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha disposto la correzione dell'errore materiale del dispositivo della precedente sentenza n. 13104/2018 e del ruolo di udienza, precisando che dopo le parole "estinto per prescrizione" deve leggersi anche "e dispone la revoca dell'ordine di ripristino dello stato dei luoghi". La correzione è stata quindi accolta, con eliminazione dell'omissione relativa alla revoca dell'ordine ripristinatorio.
Esito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La vicenda trae origine da una precedente sentenza della Corte di cassazione che, qualificata la contestazione al capo c) come contravvenzione ex art. 181, comma 1, del d.lgs. 42/2004, aveva annullato senza rinvio la sentenza di appello perché il reato era estinto per prescrizione, ma nel dispositivo non aveva incluso la revoca dell'ordine di ripristino dello stato dei luoghi. L'interessata ha quindi presentato istanza di correzione dell'errore materiale, chiedendo l'inserimento nel dispositivo delle parole "e per l'effetto revoca il ripristino dello stato dei luoghi". Il Procuratore generale ha aderito alla richiesta, ritenendo l'omissione un evidente errore materiale. La Corte ha rilevato che, in caso di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, l'ordine di rimessione in pristino, che può essere disposto solo con la sentenza di condanna, deve essere revocato dal giudice dell'impugnazione; la mancata statuizione integra quindi errore materiale emendabile con il procedimento di correzione ex art. 130 c.p.p.
Norme richiamate
art. 181, comma 1, d.lgs. 42/2004
La contestazione era stata qualificata come contravvenzione paesaggistica; in caso di estinzione del reato per prescrizione, la statuizione ripristinatoria non può restare ferma se la condanna viene meno.
La mancata revoca dell'ordine di rimessione in pristino è stata considerata errore materiale emendabile con il procedimento di correzione.
Massime di principio
- Quando una sentenza di legittimità dichiara estinto per prescrizione un reato per il quale era stato disposto l'ordine di ripristino dello stato dei luoghi, il dispositivo deve contenere anche la revoca di tale ordine.
- L'omissione nel dispositivo della revoca di una statuizione ripristinatoria, conseguente al venir meno della condanna, integra un errore materiale correggibile ex art. 130 c.p.p., poiché l'ordine di rimessione in pristino è compatibile solo con una sentenza di condanna.
- La correzione dell'errore materiale può essere disposta anche per allineare il dispositivo al contenuto decisorio effettivo della sentenza, quando l'omissione sia evidente e non richieda una nuova valutazione di merito.
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