Cassazione Penale, Ordinanza n. 12344/2026 del 01/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel giudizio di merito la Corte d'appello, in riforma della decisione di primo grado, ha ridotto la pena concordata tra le parti ad anni due e mesi otto di reclusione ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., previa rinuncia dell'imputato ai motivi attinenti alla responsabilità. In cassazione la difesa ha dedotto violazione di legge per mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti, richiamando la peculiarità e unicità del modus agendi. La censura, tuttavia, investiva un profilo già compreso nell'accordo processuale e quindi rinunciato in appello, senza contestare la formazione del consenso al concordato, il consenso del pubblico ministero o la legittimità del contenuto della decisione nei limiti consentiti dalla legge.
La decisione
La Corte ha trattato il ricorso in camera di consiglio 'de plano' ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e lo ha dichiarato inammissibile perché fondato su un motivo di appello al quale il ricorrente aveva espressamente rinunciato nell'ambito del concordato in appello. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 4.000,00 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p., ravvisando profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Consente la trattazione senza formalità del ricorso in cassazione avverso sentenze rese ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p.
art. 599-bis c.p.p.
Regola il concordato in appello; una volta cristallizzato nell'accordo e recepito nella decisione, limita le questioni deducibili in cassazione.
art. 133 c.p.
Richiamato dalla difesa per contestare la mancata adeguata considerazione dei criteri di commisurazione della pena.
art. 62-bis c.p.
Richiamato dalla difesa per sostenere la mancata concessione delle attenuanti generiche con prevalenza sulle aggravanti.
art. 129 c.p.p.
La Corte richiama il principio secondo cui, nel perimetro del concordato, non sono deducibili in cassazione doglianze relative alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, in assenza di esimenti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel ricorso avverso una sentenza pronunciata in sede di concordato in appello sono deducibili solo censure che investano la formazione della volontà negoziale, il consenso del pubblico ministero o la corrispondenza della decisione ai limiti legali dell'accordo; non sono invece proponibili questioni rinunciate dalle parti.
- La rinuncia ai motivi di appello nell'ambito del concordato preclude in cassazione la riproposizione di doglianze sulla responsabilità, sul trattamento sanzionatorio e sulla valutazione comparativa delle circostanze, salvo che si deduca una violazione dei limiti legali del provvedimento.
- Il negozio processuale concluso dalle parti nel concordato in appello, una volta recepito dal giudice, non può essere unilateralmente rimesso in discussione in sede di legittimità da una sola delle parti.
- In caso di ricorso inammissibile, la Corte può applicare la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende quando non possa escludersi la colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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