Cassazione Penale, Ordinanza n. 12343/2026 del 01/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello, sull'accordo delle parti ex art. 599-bis c.p.p., ha rideterminato la pena per due imputati ritenuti responsabili di bancarotta fraudolenta: per uno ha fissato la pena in due anni e sei mesi di reclusione, per l'altra in un anno di reclusione. Gli imputati hanno proposto un unico ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Con il primo hanno dedotto vizio di motivazione in relazione alla valutazione degli indici di commisurazione della pena di cui all'art. 133 c.p., contestando la determinazione del trattamento sanzionatorio. Con il secondo hanno lamentato carenza di motivazione sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. La censura, tuttavia, non indicava specificamente elementi concreti della loro situazione né ragioni puntuali dell'asserita errata applicazione dei criteri di dosimetria della pena o dell'omessa concessione delle attenuanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che le doglianze fossero generiche, perché si risolvevano in un mero richiamo agli artt. 133 e 62-bis c.p. senza specifici riferimenti alla posizione dei ricorrenti. Inoltre ha affermato che, nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione è proponibile solo per questioni attinenti alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della decisione del giudice; sono invece inammissibili le censure sui motivi rinunciati e sui vizi della sanzione inflitta nei limiti indicati dalla legge. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Nel concordato in appello il ricorso per cassazione è ammesso solo per censure relative alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero e alla eventuale difformità della decisione del giudice rispetto all'accordo.
È norma richiamata per la commisurazione della pena; nel caso concreto la censura sulla sua violazione è stata ritenuta generica e quindi inammissibile.
Le attenuanti generiche richiedono la deduzione di concreti elementi favorevoli; la censura sulla loro mancata concessione è stata ritenuta generica.
È richiamato dalla Corte come tema non deducibile in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p., nei limiti indicati dalla giurisprudenza richiamata.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel concordato in appello, il ricorso per cassazione è limitato a vizi che incidono sulla formazione del consenso o sulla corrispondenza della sentenza all'accordo, non potendo investire liberamente la valutazione discrezionale sulla pena concordata.
- Le doglianze sulla determinazione della pena e sulla mancata concessione delle attenuanti generiche devono essere specifiche e ancorate a concreti elementi di fatto; un richiamo astratto agli artt. 133 e 62-bis c.p. è insufficiente.
- La sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. non consente di riproporre in cassazione censure relative a motivi rinunciati o a vizi della sanzione nei limiti della legalità, poiché tali questioni esulano dal perimetro del controllo di legittimità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ove vi sia colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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