Cassazione Penale, Sentenza n. 24555/2024 del 20/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La società ha impugnato l'ordinanza del Tribunale che aveva rigettato l'appello avverso il provvedimento del GIP di respingere la richiesta di dissequestro parziale. Il motivo unico di ricorso denunciava violazione di legge (artt. 311 e 325 c.p.p.) per presunta illegittima duplicazione del vincolo cautelare: secondo la difesa il Gip aveva disposto il sequestro esclusivamente dei crediti d'imposta per un importo di Euro 39.126.000,00 relativi a lavori per il Comune di Laviano, mentre sia il Gip sia il Tribunale avrebbero in pratica anche bloccato le disponibilità liquide della società pari a circa 35 milioni, determinando un'indebita duplicazione del sequestro e una violazione del principio di proporzionalità. La difesa contestava altresì che il Tribunale avesse esteso illegittimamente l'ambito del sequestro rispetto all'ordinanza genetica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto con motivo non consentito e manifestamente infondato. Ha ritenuto che il sindacato di legittimità su ordinanze di riesame relative a provvedimenti reali è limitato alla verifica di violazioni di legge (in particolare mancanza assoluta di motivazione o motivazione meramente apparente) e che il Tribunale aveva fornito ampia e congrua motivazione. La Corte ha confermato che il Gip aveva distinto tra sequestro impeditivo sui crediti d'imposta e sequestro per equivalente sulle somme fino alla concorrenza del profitto illecito, e che tale ricostruzione non integra ampliamento illegittimo del perimetro del sequestro. Quanto alla discrepanza tra l'ammontare indicato dal Gip e le somme effettivamente vincolate, la Corte ha precisato che la questione attiene alle modalità di esecuzione del sequestro e deve essere proposta in sede di incidente di esecuzione davanti al GIP, non in cassazione. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000 a titolo di ammenda ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La Corte ricorda che il sindacato della Cassazione sulle ordinanze del riesame relative a provvedimenti reali è limitato alla verifica di violazioni di legge, ossia alla mancanza assoluta di motivazione o alla presenza di motivazione meramente apparente
Richiamato dalla ricorrente come norma violata; la Corte ha ritenuto il motivo non consentito e infondato senza rilevare violazione degli istituti processuali indicati
Interpretato in senso estensivo: il sequestro impeditivo richiede la prova di un legame pertinenziale tra la cosa e il reato, comprensivo non solo delle cose usate per il reato o costituenti profitto, ma anche di beni legati indirettamente alla fattispecie; ciò giustifica il sequestro dei crediti d'imposta come misura impeditiva
Richiamato in relazione alle imputazioni provvisorie per i reati contestati (concorso di persone nel reato)
Norma sostanziale penale richiamata come fattispecie oggetto di imputazione provvisoria (truffa aggravata in relazione ai bonus fiscali)
Norma prevista per irrogare ammenda; applicata dalla Corte per la condanna di Euro 3.000 a favore della cassa delle ammende
Massime di principio
- La Cassazione, in materia di riesame su provvedimenti reali, può sindacare solo violazioni di legge e vizi di motivazione assoluta o meramente apparente; non è competente a rivedere i fatti o a sostituirsi al giudice del merito
- Il sequestro preventivo può assumere forme diverse (sequestro impeditivo del prodotto/credito e sequestro per equivalente) e la loro contemporanea adozione non costituisce di per sé duplicazione illegittima se il giudice ne motiva la diversa finalità e pertinenza rispetto al reato
- Le contestazioni attinenti alle modalità di esecuzione del sequestro (ad es. discrepanze tra importi indicati nell'atto e somme effettivamente vincolate) non sono sindacabili in sede di legittimità; devono essere proposte mediante incidente di esecuzione dinanzi al GIP
- La mera proposta di una lettura alternativa della motivazione del giudice del riesame non è sufficiente in cassazione; occorre dimostrare la concreta violazione di norme processuali o l'assenza totale di motivazione
- Per contestare presunte violazioni del principio di proporzionalità in ordine all'estensione del vincolo, la via operativa corretta è l'istanza di incidente di esecuzione o l'appello nelle sedi previste, non il ricorso per cassazione volto a rinnovare il giudizio di merito
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