Cassazione Penale, Sentenza n. 20588/2025 del 03/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano il decreto della Corte d'appello che confermava in gran parte la confisca di numerosi beni ritenuti provento di attività illecita riconducibili a Salvatore Marrazzo o fittiziamente intestati a familiari, chiedendo l'annullamento per (i) carenza o apparente carenza di motivazione e errata perimetrazione della "pericolosità sociale" (anticipazione al 25/11/2005); (ii) insufficiente prova dell'illiceità della provenienza dei beni e della fittizietà delle intestazioni (in particolare dei beni intestati a Maria e a Filip Lascarache); (iii) violazione di termini per il deposito del provvedimento in appello con conseguente perdita di efficacia della confisca (superamento del termine di 1 anno e 6 mesi); (iv) violazione del divieto di bis in idem rispetto a precedenti provvedimenti cautelari/decisori penali; (v) nullità del procedimento per omessa citazione della terza interessata Elena Daniela Lascarache.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Salvatore Marrazzo e ha rigettato i ricorsi di Maria Lascarache, Gianluca Marrazzo ed Elena Daniela Lascarache. Ha confermato, dunque, nel complesso, le decisioni della Corte d'appello: condivisione della perimetrazione della pericolosità dal 25/11/2005 al 2020, ritenuta motivata; conferma della confisca dei beni (comprese quote societarie e compendi aziendali) ritenuti provento o reimpiego di proventi illeciti; accoglimento parziale (in sede di Corte d'appello) della sola esclusione della confisca della somma di € 3.696,40 sul conto di Gianluca; rigetto delle eccezioni procedurali (termine per deposito e nullità per mancata citazione terzo) e condanna alle spese processuali; condanna di Salvatore Marrazzo anche al versamento di € 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159/2011 (codice antimafia e delle misure di prevenzione) - art. 4
Richiamato in relazione ai principi generali sulle misure di prevenzione; la Corte ha valutato la correttezza della perimetrazione della pericolosità sociale alla luce delle norme del codice antimafia
d.lgs. n. 159/2011 - art. 7, comma 10-septies
Consente al giudice di verbalizzare la riserva di un termine maggiore (fino a 90 giorni) per il deposito della motivazione; la Corte ha ritenuto legittima la verbalizzazione operata in udienza come causa di sospensione del termine di efficacia della confisca
d.lgs. n. 159/2011 - art. 19, comma 3
Discusso in relazione alla presunzione di disponibilità dei beni; la Corte ha ritenuto che non esista una presunzione automatica ma che i rapporti familiari e la sproporzione reddituale siano elementi indiziari significativi per accertare interposizione fittizia
Richiamato in tema di sequestro e confisca dei proventi e dei successivi reimpieghi; la Corte ha confermato che i ricavi prodotti da beni acquistati con denaro illecito sono soggetti a confisca
d.lgs. n. 159/2011 - art. 23 (commi 2 e 4)
Stabilisce la disciplina della chiamata in causa dei terzi nel procedimento patrimoniale; la Corte ha interpretato la mancata notifica ai terzi come irregolarità non assoluta, sanabile e non necessariamente causa di nullità automatica
Riguarda onere probatorio e perimetrazione della pericolosità; la Corte ha ritenuto che la valutazione operata dai giudici di merito fosse adeguatamente motivata e rispettosa della norma
d.lgs. n. 159/2011 - art. 26, comma 2 (codice antimafia)
Citato come norma che contiene la presunzione legislativa di interposizione in casi previsti; i giudici hanno fatto riferimento alla giurisprudenza che individua in tale articolo l'unica presunzione formale espressa
d.lgs. n. 159/2011 - art. 27, comma 6
Stabilisce il termine di efficacia della confisca nel grado d'appello; la Corte ha concordato che la verbalizzazione dell'udienza e la successiva ricognizione del termine hanno legittimato la sospensione di 90 giorni
codice di procedura penale - art. 616
Richiamato per la condanna alle spese di parte e la condanna pecuniaria in favore della Cassa delle ammende per il ricorrente inammissibile
codice di procedura penale - art. 304
Richiamato nella motivazione come norma la cui sospensione non è automaticamente applicabile al procedimento di prevenzione; la Corte distingue gli istituti procedurali applicabili
codice di procedura penale - art. 544
Paragone giurisprudenziale usato per affermare che la motivazione non è sempre necessaria per giustificare un termine più lungo per il deposito della decisione
codice di procedura penale - art. 125, comma 3
Richiamato in rapporto ai limiti dell'impugnazione per vizio di motivazione: la Cassazione può sindacare solo violazioni di legge, non dispute meramente valutative dei fatti
codice di procedura penale - artt. 179, 180, 181, 183, 184
Norme sulle nullità e sulla loro sanabilità; la Corte ha ritenuto le eventuali nullità relative (es. mancata citazione del terzo) sanabili e non produttive di annullamento automatico del provvedimento
d.l. n. 306/1992 (art.12-sexies) richiamato dalla giurisprudenza
Citazioni giurisprudenziali usate a confronto per affermare che l'omessa citazione di terzi costituisce, in casi analoghi, mera irregolarità e può essere sanata
Massime di principio
- La verbalizzazione in udienza della riserva di un termine maggiore per il deposito della decisione (fino a 90 giorni ai sensi dell'art. 7, comma 10-septies d.lgs. 159/2011) sospende il termine di efficacia della confisca: la mera annotazione in verbale è efficace senza ulteriore motivazione formale
- Nel procedimento di prevenzione patrimoniale la prova della "provenienza illecita" e della fittizietà delle intestazioni può essere ricostruita tramite elementi indiziari convergenti (sproporzione reddituale, rapporti economici e familiari, partecipazione alle attività), e non richiede sempre una precedente o contemporanea sentenza penale definitiva
- Terzi intestatari possono contestare in via principale nei gradi di merito solo la loro effettiva titolarità dei beni; non sono legittimati a impugnare direttamente la perimetrazione della pericolosità sociale salvo che ne siano parti necessarie: la mancata citazione del terzo non determina sempre nullità assoluta, essendo spesso sanabile e rimediabile in incidente di esecuzione
- Il divieto di "bis in idem" non esclude automaticamente l'adozione di misure di prevenzione patrimoniale successivamente a provvedimenti penali o cautelari qualora i presupposti, il compendio probatorio o il thema decidendum siano diversi; occorre verificare identità di oggetto e presupposti
- I ricorsi in Cassazione contro provvedimenti di prevenzione patrimoniale sono ammessi solo per violazione di legge: le censure che si limitano a sindacare valutazioni di merito o la correttezza della motivazione in fatto possono risultare inammissibili o infondate
- I redditi e i movimenti finanziari apparentemente riconducibili a soggetti terzi (es. parenti) possono essere considerati reimpiego di proventi illeciti se è dimostrabile che il denaro originario proveniva dal proposto; i ricavi derivanti da attività acquistate con denaro illecito sono soggetti a sequestro/confisca
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