Cassazione Penale, Ordinanza n. 23148/2025 del 20/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento. Ha ritenuto che i motivi proposti non rientrassero tra quelli consentiti contro la sentenza ex art. 444 c.p.p. e che, comunque, fossero generici. Ha quindi confermato gli effetti della decisione di merito e condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il giudice per le indagini preliminari aveva applicato all'imputato la pena concordata ex art. 444 c.p.p. in relazione a rapina, detenzione e porto di pistola e tentata truffa. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, da un lato, violazione di legge per il mancato riconoscimento dell'assorbimento del reato di detenzione nel reato di porto di pistola, con omessa motivazione sul punto; dall'altro, l'eccessività della pena ritenuta concordata e applicata. La Corte ha ritenuto il ricorso proponibile de plano ma comunque inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e, in ogni caso, generici. Ha osservato che, nel patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammesso solo per vizi relativi alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso concreto, nessuno di tali vizi ricorreva: il giudice di merito aveva motivatamente escluso la continenza del reato di detenzione in quello di porto di pistola e la pena risultava congrua e non illegale. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
la sentenza di applicazione della pena concordata richiede un apprezzamento di congruità del trattamento sanzionatorio rispetto all'entità del fatto e alla personalità dell'imputato; contro tale sentenza il ricorso è ammesso solo nei limiti previsti dalla legge.
contro la sentenza di patteggiamento sono proponibili solo motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
il ricorso è stato trattato de plano perché proposto avverso una sentenza di applicazione della pena emessa dopo l'entrata in vigore della novella e per motivi non consentiti.
art. 27 Cost.
la valutazione della pena concordata deve avvenire tenendo conto delle finalità rieducative della pena.
la congruità della pena va apprezzata alla luce dei parametri legali di commisurazione della pena, considerando gravità del fatto e personalità dell'imputato.
all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e, valutata la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo per i vizi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; doglianze diverse sono inammissibili.
- La censura sulla misura della pena nel patteggiamento è deducibile solo se la pena sia illegale; non è invece sindacabile una mera valutazione di inadeguatezza o eccessività della sanzione concordata, ove il giudice abbia espresso un giudizio non arbitrario di congruità.
- Nel giudizio di patteggiamento il controllo di legittimità sulla pena richiede una verifica complessiva di adeguatezza rispetto ai criteri dell'art. 133 c.p. e alle finalità dell'art. 27 Cost., non un riesame libero dell'apprezzamento discrezionale del giudice.
- Quando il ricorso è proposto con motivi non consentiti avverso una sentenza di patteggiamento, la Corte può definirlo de plano e dichiararlo inammissibile senza entrare nel merito delle doglianze.
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