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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23184/2025 del 20/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Nel giudizio di merito l'imputato era stato condannato dal tribunale per concorso in furto in abitazione. In appello le parti avevano concordato, ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., una rideterminazione più favorevole della pena, accolta dalla corte territoriale. Con il ricorso per cassazione l'imputato, tramite difensore, ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il fatto fosse stato male qualificato e dovesse invece essere ricondotto al delitto tentato, questione già prospettata nell'atto di appello. La Corte di cassazione ha però rilevato che la sentenza impugnata era stata resa all'esito di concordato in appello e che, in tale ipotesi, non sono deducibili in cassazione i motivi rinunciati, compresa la contestazione sulla qualificazione giuridica del fatto, salvo il caso di pena illegale, non dedotto nel caso concreto.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che, in presenza di sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione può riguardare soltanto profili relativi alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero, al contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo, ovvero l'irrogazione di una pena illegale. Non sono invece ammissibili censure sui motivi di appello rinunciati, sulla mancata verifica delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., né sulla qualificazione giuridica del fatto. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Il concordato in appello comporta la rinuncia ai motivi di appello non mantenuti e delimita l'oggetto del successivo controllo di legittimità.

  • art. 610, co. 5-bis, c.p.p.

    Prevede la declaratoria semplificata di inammissibilità dei ricorsi avverso sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p.

  • art. 129 c.p.p.

    La mancata verifica delle cause di proscioglimento non è censurabile in cassazione quando la sentenza deriva da concordato sui motivi di appello, salvo i limiti indicati dalla giurisprudenza richiamata.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.

  • artt. 110, 624-bis c.p.

    Sono gli estremi del reato contestato nel giudizio di merito: concorso nel furto in abitazione.

Massime di principio

  • Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. l'accordo tra le parti implica la rinuncia ai motivi di appello non coltivati e, di regola, preclude in cassazione la riproposizione di censure su tali punti.
  • Avverso la sentenza resa all'esito del concordato in appello sono ammissibili in cassazione solo le doglianze relative alla formazione della volontà delle parti, al consenso del pubblico ministero, alla difformità tra accordo e decisione e all'eventuale irrogazione di una pena illegale.
  • La censura sulla qualificazione giuridica del fatto è inammissibile se investe un motivo di appello rinunciato nell'ambito del concordato, non potendo il giudice di legittimità riesaminare questioni rientranti nell'oggetto dell'accordo.
  • La sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. non richiede una motivazione estesa sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., poiché la cognizione del giudice è circoscritta ai punti non rinunciati dalle parti.
  • Quando il ricorso è manifestamente inammissibile, il ricorrente può essere condannato, oltre alle spese, anche al versamento di una somma alla cassa delle ammende, ove non sia esclusa la colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRapina
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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