Cassazione Penale, Ordinanza n. 23138/2025 del 20/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile senza esaminare il motivo relativo alla motivazione sulla pena. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e in presenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per truffa e tentata truffa. Con un unico motivo ha dedotto l'illogicità della motivazione in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con conseguente richiesta di esclusione della recidiva e riduzione della pena. La Corte di cassazione non è entrata nel merito di tale doglianza, rilevando d'ufficio che il ricorso era stato proposto dalla parte personalmente e quindi in forma processualmente inammissibile, poiché dopo la l. n. 103/2017 il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale.
Norme richiamate
art. 571 c.p.p.
La legittimazione a impugnare è distinta dalle modalità di proposizione del ricorso; per il ricorso per cassazione è richiesta la rappresentanza tecnica del difensore abilitato.
art. 613 c.p.p.
Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.
legge 23 giugno 2017, n. 103
La riforma ha modificato gli artt. 571 e 613 c.p.p., imponendo il requisito della sottoscrizione tecnica del ricorso per cassazione.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per la valutazione dei profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- Dopo la riforma del 2017, il ricorso per cassazione non può essere validamente proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- La titolarità del potere di impugnare va distinta dalle modalità di esercizio dell'impugnazione: la parte può essere legittimata a proporre il gravame, ma il suo concreto esercizio in cassazione richiede assistenza tecnica qualificata.
- L'inosservanza del requisito della sottoscrizione del ricorso da parte del difensore abilitato integra una causa di inammissibilità rilevabile in limine.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, se emerge colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
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