Cassazione Penale, Ordinanza n. 23223/2025 del 20/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata, che applicava la pena concordata per i reati contestati, resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza del giudice dell'udienza preliminare resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., che applicava la pena concordata con la pubblica accusa per contestazioni di furto, danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. Con un unico motivo ha dedotto carenze motivazionali per l'omessa applicazione officiosa di una pena sostitutiva. La Corte rileva però che il ricorso contro la sentenza di applicazione della pena è consentito solo nei casi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e che non è deducibile il vizio di motivazione né, nel caso di pena patteggiata, l'omessa applicazione officiosa di una pena sostitutiva. Inoltre il ricorso è ritenuto generico perché non indica quale pena sostitutiva sarebbe stata applicabile né per quali ragioni.
Norme richiamate
Regola il patteggiamento; la sentenza impugnata è stata emessa ai sensi di tale disposizione.
Limita i motivi di ricorso contro la sentenza di applicazione della pena ai soli profili tassativi: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, illegalità della pena o della misura di sicurezza, ed errore manifesto sulla qualificazione giuridica del fatto.
Consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura.
Richiamato come base della sentenza di patteggiamento.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; restano esclusi i vizi di motivazione e ogni diversa violazione di legge non espressamente prevista.
- L'omessa applicazione officiosa di una pena sostitutiva non è deducibile con ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento, perché la relativa scelta non rientra tra i controlli consentiti sulla decisione applicativa della pena concordata.
- Un ricorso avverso il patteggiamento è inammissibile anche quando sia generico, se non specifica in modo puntuale quale sarebbe la pena sostitutiva applicabile e per quali ragioni.
- Quando il ricorso è inammissibile per difetto dei motivi consentiti, la Corte può dichiararlo senza formalità di procedura e applicare le conseguenze economiche previste dalla legge.
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