Cassazione Penale, Ordinanza n. 23140/2025 del 20/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di interesse, rilevando che l'imputato aveva già ottenuto, nelle more, la sostituzione della misura custodiale massima con gli arresti domiciliari. La decisione è stata adottata senza aggravio di spese o sanzioni, secondo il richiamo alla giurisprudenza delle Sezioni Unite indicata in motivazione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il procedimento riguarda una richiesta di attenuazione del regime cautelare personale avanzata dall'imputato, inizialmente sottoposto alla misura custodiale massima. Il G.I.P. aveva respinto la domanda e il Tribunale della libertà aveva confermato quel diniego. Con il ricorso per cassazione venivano dedotte violazioni di legge e vizi di motivazione in relazione alle esigenze cautelari. Dopo la proposizione del ricorso, però, la difesa ha depositato memoria con rinuncia dell'imputato, rappresentando che egli aveva già ottenuto dal giudice procedente la sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari; è stata inoltre segnalata la revoca in atti e chiesta la declaratoria di inammissibilità per carenza di interesse.
Norme richiamate
richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio senza presenza delle parti in assenza di richiesta di discussione orale nei termini
richiamato per la trattazione camerale del ricorso per cassazione
Sez. U, 25 giugno 1997, Chiappetta, Rv. 208166
richiamato per affermare che l'inammissibilità per carenza di interesse non comporta aggravio di spese o sanzioni
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso un provvedimento cautelare diventa inammissibile per carenza di interesse quando l'imputato ha già conseguito, nelle more, il risultato sostanziale perseguito con l'impugnazione.
- La rinuncia espressa al ricorso, accompagnata dall'avvenuto soddisfacimento dell'interesse processuale, legittima la declaratoria di inammissibilità senza necessità di esaminare i motivi dedotti nel merito.
- Quando la misura cautelare impugnata viene già sostituita con una meno afflittiva, l'interesse all'impugnazione cessa e la Corte non deve pronunciarsi sulle doglianze relative a esigenze cautelari o vizi motivazionali.
- L'inammissibilità per carenza di interesse, in tale contesto, non comporta aggravio di spese né sanzioni.
- In sede camerale di legittimità, in assenza di richiesta di trattazione orale tempestivamente formulata, il ricorso può essere deciso senza la presenza delle parti.
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