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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23147/2025 del 20/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il Tribunale di Imperia ha applicato all'imputato la pena concordata ex art. 444 c.p.p. per il reato di tentata truffa. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge, sostenendo che la condotta contestata integrasse un reato impossibile ex art. 49 c.p. per inesistenza dell'oggetto: il raggiro sarebbe consistito nel prospettare alla persona offesa un incidente che avrebbe coinvolto il figlio, ma il figlio era in realtà deceduto da anni. La Corte rileva però che il motivo non rientra tra quelli consentiti contro la sentenza di patteggiamento e, comunque, è manifestamente infondato perché l'inidoneità dell'azione nel reato impossibile deve essere assoluta, secondo una valutazione ex ante/prognosi postuma, e non risultano allegati vizi attinenti alla volontà, alla correlazione tra richiesta e sentenza, alla qualificazione giuridica del fatto o all'illegalità della pena.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che, contro la sentenza di applicazione della pena emessa dopo la riforma, sono proponibili solo i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e che la doglianza proposta non riguarda un vizio consentito ma la rilevanza penale della condotta. Ha inoltre osservato che, in ogni caso, la censura sarebbe infondata alla luce della nozione di reato impossibile, che richiede una inidoneità assoluta dell'azione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato come base della sentenza di applicazione della pena concordata tra le parti.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    indica che il ricorso deve essere trattato de plano nei casi previsti dalla disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    limita i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai vizi relativi alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 49 c.p.

    evocato dalla difesa per sostenere la configurabilità del reato impossibile per inesistenza dell'oggetto; la Corte richiama il principio secondo cui l'inidoneità dell'azione deve essere assoluta.

  • art. 616 c.p.p.

    fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

  • Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186

    richiamata per la valutazione dei profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della condanna alla sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena, il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; sono quindi inammissibili censure che investano la mera rilevanza penale della condotta senza riguardare uno dei vizi tipizzati.
  • La doglianza sulla qualificazione del fatto è distinta dalla contestazione della sua punibilità o rilevanza penale: quest'ultima, se non si traduce in un vizio consentito dalla disciplina del patteggiamento, non è deducibile in cassazione.
  • Il reato impossibile per inidoneità dell'azione richiede un'inidoneità assoluta del mezzo o della condotta, valutata ex ante con giudizio di prognosi postuma; non basta che l'azione sia resa in concreto infruttuosa da circostanze estrinseche.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, se vi è colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reato

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