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Sentenza

Sentenza n. 4259/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio nei confronti di istanza per fissazione appuntamento per richiesta di visto.

Giustizia amministrativa202410758

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad sulle istanze di fissazione di appuntamento ai fini della richiesta di visto per lavoro subordinato

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione consolare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno proposto congiuntamente un'azione per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio e per la condanna dell'amministrazione in relazione alle rispettive istanze di fissazione di appuntamento per la richiesta di visto. Il TAR aveva precedentemente disposto la regolarizzazione delle procure rilasciate all'estero e la rinnovazione della notifica presso la sede effettiva dell'amministrazione. Il Ministero ha eccepito l'inammissibilità del ricorso collettivo e cumulativo. La questione centrale riguardava la sussistenza dei presupposti per proporre in un unico giudizio domande riferite a istanze presentate da soggetti diversi e inserite in procedimenti amministrativi autonomi. I ricorrenti facevano valere, in sostanza, l'analogia tra le istanze di appuntamento e il comune silenzio dell'amministrazione; tuttavia, ciascuna posizione era collegata a uno specifico percorso lavorativo e ai relativi presupposti per il riconoscimento del visto.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui il ricorso collettivo e cumulativo nel processo amministrativo costituisce una deroga alla regola della proposizione separata delle domande e presuppone l'assenza di conflitti, anche potenziali, tra le posizioni dei ricorrenti e l'identità delle situazioni sostanziali e processuali: le domande devono avere lo stesso oggetto, gli atti impugnati devono avere lo stesso contenuto e devono essere dedotti gli stessi motivi. Il mero fatto che tutti i ricorrenti abbiano presentato un'analoga istanza di appuntamento non dimostra una connessione oggettiva, poiché tale situazione può ricorrere per una pluralità indeterminata di richiedenti. Inoltre, le domande riguardavano sequenze procedimentali autonome e distinte e presupposti differenziati in relazione agli specifici percorsi lavorativi individuali. Non era quindi ravvisabile né l'identità delle situazioni sostanziali né una connessione oggettiva sufficiente a giustificare il cumulo. Il Collegio ha inoltre rilevato, richiamando un precedente in materia di silenzio-inadempimento, l'assenza di una specifica previsione del codice del processo amministrativo che autorizzi la proposizione collettiva della domanda di accertamento e condanna prevista dall'art. 31 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 31 c.p.a.

    la domanda di accertamento dell'illegittimità dell'inerzia mantenuta dall'Amministrazione sull'istanza non può essere proposta collettivamente nel medesimo giudizio in quanto non si riscontra l'esistenza di norme recate dal Codice del processo amministrativo che autorizzano la proposizione di un ricorso collettivo per proporre la domanda di accertamento e condanna di cui all'art. 31 c.p.a.

    Il giudice richiama l'art. 31 c.p.a. per evidenziare che la domanda avverso il silenzio, riferita a procedimenti individuali autonomi, non può essere proposta collettivamente in assenza di una specifica base normativa e dei requisiti di identità o connessione oggettiva delle posizioni.

  • art. 40 c.p.c.

    a differenza del processo civile, in cui il cumulo delle domande può essere giustificato tanto da una connessione oggettiva, quanto da una connessione soggettiva

    Il richiamo è utilizzato per distinguere il regime del cumulo nel processo civile da quello amministrativo, nel quale la sola connessione soggettiva non consente, di regola, di impugnare con un unico ricorso provvedimenti diversi.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo il ricorso collettivo o cumulativo costituisce una deroga alla regola della proposizione separata delle domande e richiede l'assenza di conflitti, anche potenziali, tra le posizioni dei ricorrenti, nonché l'identità delle situazioni sostanziali e processuali, dell'oggetto delle domande, del contenuto degli atti impugnati e dei motivi dedotti.
  • La mera analogia delle istanze presentate da più soggetti alla pubblica amministrazione non integra una sufficiente connessione oggettiva quando le istanze appartengono a procedimenti autonomi e distinti e la loro decisione dipende da presupposti individuali differenziati.
  • Nell'azione avverso il silenzio, il ricorso collettivo non è ammissibile quando ciascuna domanda riguarda l'inerzia dell'amministrazione su un procedimento individuale e non sussiste un collegamento procedimentale, una presupposizione giuridica o un rapporto logico tra le diverse posizioni.
  • Nel processo amministrativo la sola connessione soggettiva tra più ricorrenti non giustifica il cumulo di domande riferite a procedimenti o atti diversi; è necessaria una connessione oggettiva, oppure la contemporanea presenza di connessione oggettiva e soggettiva secondo i requisiti elaborati dalla giurisprudenza.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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