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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33056/2025 del 07/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 5 dicembre 2024. Dal testo dell'ordinanza emerge che il ricorso contestava, da un lato, l'apprezzamento del materiale probatorio e, dall'altro, la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 393-bis c.p. La Corte rileva che le censure sulla prova investono valutazioni di merito già esaminate dal giudice di appello con motivazione congrua, adeguata e immune da vizi logici, fondata su corrette massime di अनुभवienza e coerente con la decisione di primo grado. Quanto all'art. 393-bis c.p., le deduzioni difensive sono ritenute generiche perché non sorrette da elementi oggettivi idonei a far emergere un errore sul fatto tale da rendere apparentemente arbitrario l'atto del pubblico ufficiale.

Norme richiamate

  • art. 393-bis c.p.

    La causa di non punibilità è richiamata come invocabile solo in presenza di elementi oggettivi che consentano di desumere un errore sul fatto tale da far apparire l'atto del pubblico ufficiale come arbitrario; in mancanza, la doglianza è generica.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente.

Massime di principio

  • Le doglianze che mirano a contestare l'apprezzamento del materiale probatorio sono inammissibili in cassazione quando si risolvono in una richiesta di nuova valutazione del merito, se la sentenza impugnata è sorretta da motivazione congrua, adeguata e priva di manifeste illogicità.
  • La Corte di cassazione non interviene sulla ricostruzione del fatto quando il giudice di appello abbia applicato corretti criteri di inferenza e il ragionamento decisorio sia coerente con quello del primo giudice.
  • La causa di non punibilità di cui all'art. 393-bis c.p. richiede la prospettazione di elementi oggettivi dai quali possa desumersi un errore sul fatto idoneo a qualificare come arbitrario l'atto del pubblico ufficiale; la mera allegazione generica non è sufficiente.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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