Cassazione Civile, Ordinanza n. 18544/2022 del 08/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (occupante)
La controversia
La controversia riguardava due appartamenti siti in Roma, occupati rispettivamente dalla ricorrente e da un altro convenuto poi rimasto intimato. La proprietaria aveva chiesto il rilascio degli immobili; la ricorrente aveva proposto in via riconvenzionale domanda di accertamento dell’usucapione dell’immobile da lei occupato, nonché domande accessorie per indennità di migliorie/addizioni e, in subordine, per indebito arricchimento. Il Tribunale aveva accolto la domanda di rilascio e respinto/inammissibile le riconvenzionali; la Corte d’appello aveva confermato, ritenendo che la ricorrente non avesse provato un possesso pacifico, pubblico e ininterrotto e valorizzando: i rapporti familiari tra le parti, lo scioglimento della comunione del 1988 con attribuzione della nuda proprietà alla figlia del proprietario originario, il versamento di lire 16.000.000 da parte del coniuge della ricorrente alla proprietaria, e l’assenza di prova sulle migliorie. Nel ricorso per cassazione la ricorrente denunciava: 1) violazione degli artt. 1141 e 2697 c.c., assumendo che, essendo stata esclusa la tesi del comodato, gravasse sulla proprietaria dimostrare la detenzione e non il possesso; 2) omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 1158 e 1165 c.c., sostenendo che la somma versata era indice di animus possidendi e che l’atto di divisione del 1988 non era idoneo a interrompere l’usucapione; 3) omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 1150, 2041 e 2042 c.c. in relazione alle migliorie/addizioni e all’indebito arricchimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendo assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto errata la ricostruzione della Corte territoriale sia perché l’atto di scioglimento della comunione e attribuzione della nuda proprietà non era, di per sé, idoneo a interrompere o escludere un eventuale possesso ad usucapionem, non incidendo sulla situazione di fatto, sia perché la Corte d’appello aveva svalutato in modo incongruo la rilevanza del lungo godimento del bene e del pagamento effettuato in vista di una compravendita poi ritenuta nulla. Ha inoltre rilevato un’errata distribuzione dell’onere della prova: se l’attore deduce la mera detenzione del convenuto, deve provare la natura detentiva del potere di fatto, operando altrimenti la presunzione di possesso ex art. 1141 c.c.
Norme richiamate
in caso di potere di fatto su un bene, opera la presunzione di possesso; chi afferma la mera detenzione deve provarla
il giudice non può invertire l’onere della prova, ponendolo a carico della parte non onerata
l’usucapione richiede un possesso utile, pacifico, pubblico e continuato per il tempo previsto
gli atti rilevanti ai fini dell’usucapione devono essere valutati secondo i principi sull’interruzione del possesso e sulla sua incompatibilità con il possesso ad usucapionem
richiamato in relazione al diritto a compenso per miglioramenti/addizioni sull’immobile
richiamato quale azione subordinata di indebito arricchimento
la domanda di arricchimento ha carattere sussidiario e va verificata rispetto all’assenza di un titolo alternativo
dedotto per violazione di legge
dedotto per omesso esame di fatti decisivi
richiamato dalla Corte d’appello in relazione all’inammissibilità della riconvenzionale proposta nel rito locatizio
Massime di principio
- L’atto con cui il proprietario disciplina internamente i rapporti dominicali o attribuisce la nuda proprietà non è, da solo, idoneo a interrompere il decorso dell’usucapione se non è rivolto al recupero della materiale disponibilità del bene o non incide sulla situazione di fatto del possessore.
- In materia di usucapione immobiliare, il lungo e reiterato godimento del bene è normalmente incompatibile con la mera tolleranza; pertanto spetta a chi la allega dimostrare che l’occupazione sia stata soltanto tollerata.
- Quando si deduce che il convenuto sia mero detentore, l’attore ha l’onere di provare la natura detentiva del rapporto di fatto; in difetto opera la presunzione di possesso dell’art. 1141 c.c., e non può essere invertito l’onere probatorio in danno di chi occupa il bene.
- Il versamento di somme in vista di una compravendita, ancorché poi nulla, può costituire un indice dell’animus rem sibi habendi e non è automaticamente incompatibile con il possesso ad usucapionem.
- La domanda di indebito arricchimento richiede una verifica autonoma del presupposto di sussidiarietà ex art. 2042 c.c., non essendo sufficiente negarla solo sulla base della qualificazione del rapporto come detenzione.
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