Cassazione Penale, Sentenza n. 37475/2024 del 11/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con tre motivi principali: 1) omessa notifica del decreto di citazione al difensore di fiducia originale (avv. Simone Giuseppe Bergamini) e conseguente errata applicazione delle norme processuali relativi all'assistenza; 2) mancata considerazione da parte della Corte d'appello delle conclusioni scritte e dell'istanza di adesione all'astensione depositate dal co-difensore (avv. Giuliasofia Aldeghieri); 3) vizio di motivazione e erronea qualificazione della condotta come tentativo di rapina (capo A), deducendo l'assenza della violenza/minaccia necessaria, la mancanza del dolo specifico e la non attendibilità della persona offesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi: l'omessa comunicazione ad uno dei difensori costituisce nullità a regime intermedio che doveva essere tempestivamente eccepita dall'altro difensore avvisato e, nel caso del rito cartolare non partecipato (art. 23‑bis D.L. 137/2020 conv. L. 176/2020), il termine per dedurre la nullità è la presentazione delle conclusioni scritte; la pretesa mancata acquisizione delle conclusioni/adesione all'astensione è risultata infondata perché il deposito risultava dagli atti e dal verbale; la decisione di merito ha motivato congruamente la qualificazione dell'azione come tentativo di rapina, rilevando che anche una 'perquisizione' coattiva sulla persona della vittima e un ridotto coefficiente di forza idoneo a limitare la capacità di autodeterminazione integra la violenza richiesta dall'art. 628 c.p.; la successiva aggressione coperta da altra imputazione (lesioni). Sono state respinte le censure sulla credibilità della vittima come generiche. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata solo per la ricostruzione formale dei motivi di impugnazione; usata come riferimento tecnico alla esposizione dei motivi in cassazione.
art. 178, lett. c) cod. proc. pen.
Indica i presidi processuali relativi all'assistenza dell'imputato; la Corte ha ritenuto che l'omessa comunicazione della fissazione dell'udienza ad uno dei difensori integri un'inosservanza che produce una nullità a regime intermedio.
Richiamato per la disciplina delle nullità; la Corte ne trae il principio che la nullità intermedia deve essere eccepita tempestivamente dall'altro difensore avvisato.
art. 23-bis, decreto‑legge 28/10/2020, n. 137 (conv. L. 18/12/2020, n. 176)
Applicato per i processi trattati con il rito cartolare non partecipato: nella specificità del procedimento emergenziale, il termine per dedurre la nullità si identifica nella presentazione delle conclusioni scritte, primo e unico atto successivo di partecipazione.
art. 60 nuovo codice deontologico forense
il diritto di astenersi dal partecipare alle udienze e alle altre attività giudiziarie
Riconosce il diritto del difensore ad astenersi; la Corte ha precisato che in sede di udienza camerale non partecipata tale astensione non incide poiché non era prevista attività defensionale quella giornata.
artt. 56 e 628, comma 1
Art. 56 (tentativo) e art. 628 c.p. (rapina): la Corte interpreta la 'violenza' richiesta per la rapina in senso ampio, includendo anche un ridotto coefficiente di forza o atti diretti contro beni che producono coartazione della libertà fisica o psichica della vittima; ne deriva l'integrazione del tentativo di rapina nella condotta descritta.
Norma sulle attenuanti (richiamata nelle conclusioni difensive) ma non valorizzata dalla Corte di merito; citata dalla difesa come subordinata richiesta di alleggerimento della pena.
Norma che autorizza la condanna alle spese processuali: applicata per ritenere il ricorrente condannato al pagamento delle spese di cassazione.
Massime di principio
- L'omessa notifica di un atto processuale a uno dei difensori di fiducia non determina automaticamente nullità insanabile: si configura come nullità a regime intermedio che deve essere eccepita tempestivamente dall'altro difensore avvisato; in mancanza, il vizio può essere considerato inammissibile.
- Nei procedimenti trattati con il rito cartolare/non partecipato (art. 23‑bis), il momento utile per dedurre nullità relative all'assistenza è la presentazione delle conclusioni scritte, essendo questo l'unico atto successivo di partecipazione difensiva.
- La dichiarazione di adesione all'astensione delle Camere penali non incide sugli atti di un giudizio camerale non partecipato: l'astensione è irrilevante quando, per la forma procedurale scelta, non è prevista attività difensiva quel giorno.
- Per integrare la rapina (o il tentativo di rapina) la nozione di 'violenza' è ampia: anche un limitato uso di forza o un atto diretto verso beni che provochi coartazione della libertà fisica o psichica della vittima può essere sufficiente a caratterizzare il reato.
- Le critiche generiche alla mancata considerazione di atti difensivi sono insufficienti in cassazione: occorre indicare specifici elementi decisivi che siano stati omessi o travisati nella motivazione di merito.
- La valutazione della credibilità della vittima è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se supportata da motivazione coerente e priva di manifeste contraddizioni.
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