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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37475/2024 del 11/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione con tre motivi principali: 1) omessa notifica del decreto di citazione al difensore di fiducia originale (avv. Simone Giuseppe Bergamini) e conseguente errata applicazione delle norme processuali relativi all'assistenza; 2) mancata considerazione da parte della Corte d'appello delle conclusioni scritte e dell'istanza di adesione all'astensione depositate dal co-difensore (avv. Giuliasofia Aldeghieri); 3) vizio di motivazione e erronea qualificazione della condotta come tentativo di rapina (capo A), deducendo l'assenza della violenza/minaccia necessaria, la mancanza del dolo specifico e la non attendibilità della persona offesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi: l'omessa comunicazione ad uno dei difensori costituisce nullità a regime intermedio che doveva essere tempestivamente eccepita dall'altro difensore avvisato e, nel caso del rito cartolare non partecipato (art. 23‑bis D.L. 137/2020 conv. L. 176/2020), il termine per dedurre la nullità è la presentazione delle conclusioni scritte; la pretesa mancata acquisizione delle conclusioni/adesione all'astensione è risultata infondata perché il deposito risultava dagli atti e dal verbale; la decisione di merito ha motivato congruamente la qualificazione dell'azione come tentativo di rapina, rilevando che anche una 'perquisizione' coattiva sulla persona della vittima e un ridotto coefficiente di forza idoneo a limitare la capacità di autodeterminazione integra la violenza richiesta dall'art. 628 c.p.; la successiva aggressione coperta da altra imputazione (lesioni). Sono state respinte le censure sulla credibilità della vittima come generiche. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata solo per la ricostruzione formale dei motivi di impugnazione; usata come riferimento tecnico alla esposizione dei motivi in cassazione.

  • art. 178, lett. c) cod. proc. pen.

    Indica i presidi processuali relativi all'assistenza dell'imputato; la Corte ha ritenuto che l'omessa comunicazione della fissazione dell'udienza ad uno dei difensori integri un'inosservanza che produce una nullità a regime intermedio.

  • art. 182 cod. proc. pen.

    Richiamato per la disciplina delle nullità; la Corte ne trae il principio che la nullità intermedia deve essere eccepita tempestivamente dall'altro difensore avvisato.

  • art. 23-bis, decreto‑legge 28/10/2020, n. 137 (conv. L. 18/12/2020, n. 176)

    Applicato per i processi trattati con il rito cartolare non partecipato: nella specificità del procedimento emergenziale, il termine per dedurre la nullità si identifica nella presentazione delle conclusioni scritte, primo e unico atto successivo di partecipazione.

  • art. 60 nuovo codice deontologico forense

    il diritto di astenersi dal partecipare alle udienze e alle altre attività giudiziarie

    Riconosce il diritto del difensore ad astenersi; la Corte ha precisato che in sede di udienza camerale non partecipata tale astensione non incide poiché non era prevista attività defensionale quella giornata.

  • artt. 56 e 628, comma 1

    Art. 56 (tentativo) e art. 628 c.p. (rapina): la Corte interpreta la 'violenza' richiesta per la rapina in senso ampio, includendo anche un ridotto coefficiente di forza o atti diretti contro beni che producono coartazione della libertà fisica o psichica della vittima; ne deriva l'integrazione del tentativo di rapina nella condotta descritta.

  • art. 62, n. 4 c.p.

    Norma sulle attenuanti (richiamata nelle conclusioni difensive) ma non valorizzata dalla Corte di merito; citata dalla difesa come subordinata richiesta di alleggerimento della pena.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la condanna alle spese processuali: applicata per ritenere il ricorrente condannato al pagamento delle spese di cassazione.

Massime di principio

  • L'omessa notifica di un atto processuale a uno dei difensori di fiducia non determina automaticamente nullità insanabile: si configura come nullità a regime intermedio che deve essere eccepita tempestivamente dall'altro difensore avvisato; in mancanza, il vizio può essere considerato inammissibile.
  • Nei procedimenti trattati con il rito cartolare/non partecipato (art. 23‑bis), il momento utile per dedurre nullità relative all'assistenza è la presentazione delle conclusioni scritte, essendo questo l'unico atto successivo di partecipazione difensiva.
  • La dichiarazione di adesione all'astensione delle Camere penali non incide sugli atti di un giudizio camerale non partecipato: l'astensione è irrilevante quando, per la forma procedurale scelta, non è prevista attività difensiva quel giorno.
  • Per integrare la rapina (o il tentativo di rapina) la nozione di 'violenza' è ampia: anche un limitato uso di forza o un atto diretto verso beni che provochi coartazione della libertà fisica o psichica della vittima può essere sufficiente a caratterizzare il reato.
  • Le critiche generiche alla mancata considerazione di atti difensivi sono insufficienti in cassazione: occorre indicare specifici elementi decisivi che siano stati omessi o travisati nella motivazione di merito.
  • La valutazione della credibilità della vittima è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se supportata da motivazione coerente e priva di manifeste contraddizioni.

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