Cassazione Civile, Ordinanza n. 22442/2023 del 25/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce da diversi avvisi di rettifica dell’accertamento doganale emessi dopo una revisione successiva su importazioni del 2010 di elementi di fissaggio in acciaio inossidabile, dichiarati di origine preferenziale filippina ma poi ritenuti prodotti a Taiwan e quindi assoggettati a dazio antidumping. La società resistente aveva operato quale rappresentante indiretto in dogana per conto dell’importatore. La CTP aveva accolto il ricorso della società, ritenendo operante l’esimente della buona fede ex art. 220 CDC sulla base dei certificati Form A rilasciati dall’autorità filippina; la CTR aveva confermato, valorizzando l’affidamento sui certificati di origine e ritenendo non configurabile la solidarietà daziaria in mancanza di colpa del dichiarante. L’Agenzia ricorre per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 201, comma 3, CDC e 199 DAC, per avere la CTR escluso la responsabilità del rappresentante indiretto nonostante la sua obbligazione solidale come dichiarante, indipendente da una colpa in senso soggettivo; (2) violazione dell’art. 220, par. 2, CDC, degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., per avere la CTR errato nel riparto dell’onere probatorio, ritenendo sufficiente il mero rilascio di certificati poi revocati e ponendo di fatto sull’Ufficio la prova della negligenza del dichiarante, invece che sulla parte che invocava la buona fede.
La decisione
La Corte accoglie entrambi i motivi, ritenuti connessi, affermando che il rappresentante indiretto risponde in solido dell’obbligazione doganale per il solo fatto di avere presentato la dichiarazione e che, per invocare l’esimente di cui all’art. 220, par. 2, lett. b), CDC, il debitore deve provare tutti i presupposti richiesti, compresi l’errore imputabile alle autorità competenti, la non riconoscibilità dell’errore con diligenza professionale e l’osservanza delle disposizioni doganali. La CTR ha errato perché ha applicato principi elaborati in materia sanzionatoria e ha escluso il recupero dei dazi senza verificare in modo corretto la sussistenza dei presupposti dell’esimente. La sentenza impugnata è quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 5, § 2, CDC
la dichiarazione doganale può essere presentata personalmente dall'importatore oppure tramite rappresentante diretto o indiretto
art. 40, comma 1, TULD
richiamato per la disciplina nazionale della dichiarazione doganale e della rappresentanza in dogana
art. 201, § 3, CDC
individua il soggetto obbligato in caso di dichiarazione doganale, con responsabilità del rappresentante indiretto quale dichiarante
art. 4, punto 18, CDC
richiamato per definire il dichiarante e il regime di responsabilità collegato alla presentazione della dichiarazione
art. 199 del regolamento (CEE) n. 2454 del 1993
il dichiarante si impegna circa esattezza delle indicazioni, autenticità dei documenti e osservanza degli obblighi connessi al vincolo delle merci
art. 220, par. 2, lett. b), CDC
l'iscrizione a posteriori dei dazi è preclusa solo se il debitore prova errore delle autorità, non riconoscibilità dell'errore con diligenza professionale e osservanza della normativa
art. 220, par. 2, CDC
richiamato come base dell'esimente della buona fede in materia di contabilizzazione a posteriori dei dazi
l'onere di provare i presupposti dell'esimente grava su chi la invoca
richiamato in tema di corretta valutazione delle prove e del materiale probatorio
la diligenza richiesta al rappresentante indiretto è qualificata, parametrata alla natura professionale dell'attività esercitata
Massime di principio
- In materia di dazi doganali, il rappresentante indiretto che presenta la dichiarazione in nome proprio ma per conto altrui risponde in solido dell’obbligazione doganale per il solo fatto della dichiarazione, senza che sia necessaria una colpa ulteriore in senso soggettivo per radicare la pretesa tributaria.
- L’esimente della buona fede che impedisce la contabilizzazione a posteriori dei dazi è di stretta applicazione e richiede la prova cumulativa, da parte del debitore che la invoca, di un errore imputabile alle autorità competenti, della non riconoscibilità dell’errore nonostante diligenza professionale e dell’osservanza di tutte le prescrizioni doganali.
- La mera esibizione di certificati di origine poi revocati o risultati falsi non basta, di per sé, a integrare l’errore dell’autorità doganale: occorre un comportamento attivo delle autorità idoneo a fondare l’affidamento del debitore.
- Il rappresentante indiretto deve esercitare una diligenza qualificata nella verifica delle informazioni rese dall’esportatore, e l’affidamento commerciale sui documenti non esonera dall’onere di un controllo esigibile in relazione alla professionalità svolta.
- Il giudice di merito non può trasporre principi elaborati in materia sanzionatoria alla diversa questione del recupero dei maggiori dazi, quando la controversia riguarda la contabilizzazione a posteriori e la prova dell’esimente di cui all’art. 220 CDC.
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