Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17983/2024 del 07/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in cinque motivi: 1) violazione dell'art. 192 c.p.p. e carenza/contraddittorietà della motivazione (omesso confronto con i motivi di appello; elementi emersi in istruttoria avrebbero determinato dubbio sulla colpevolezza); 2) vizio nella riqualificazione del fatto da furto pluriaggravato a furto in abitazione ai sensi dell'art. 624-bis c.p., deducendo che l'azienda agricola non sarebbe privata dimora né pertinenza dell'abitazione; 3) errori nella determinazione della pena e nel bilanciamento di circostanze (omessa prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p., mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, diniego della sospensione condizionale della pena nonostante tempo trascorso); 4) violazione dell'art. 545-bis c.p.p. per mancata informazione sull'eventualità di sanzione sostitutiva; 5) violazione dell'art. 597 c.p.p. per reformatio in peius operata in appello (riqualificazione rende impossibile la sospensione dell'ordine di esecuzione della pena ex art. 656, comma 9 c.p.p.).

La decisione

Il ricorso è stato rigettato in toto. Motivi principali della decisione: 1) il primo motivo è inammissibile perché si limita a una diversa valutazione di fatto non sindacabile in Cassazione; la Corte d'appello aveva dato congrua motivazione (GPS che collega la vettura al luogo del furto, rinvenimento di parte della refurtiva, assenza di plausibile giustificazione). 2) il secondo motivo è manifestamente infondato: la Corte d'appello ha applicato correttamente il principio delle Sezioni Unite "D'Amico" ritenendo che l'azienda agricola rientrasse nella nozione ampliata di privata dimora. 3) il terzo motivo è manifestamente infondato: la pena è stata fissata nel minimo edittale, la Corte ha adeguatamente considerato gli indici di cui all'art. 133 c.p.; il bilanciamento fra attenuanti e aggravanti non richiede sempre motivazione puntuale a meno che non sia stata specifica richiesta del difensore; le attenuanti generiche non sono state allegate con fatti specifici; la sospensione condizionale è stata esclusa correttamente in ragione dei precedenti del ricorrente. 4) il quarto motivo è infondato: il giudice non è obbligato a proporre sempre una pena sostitutiva e l'omessa formulazione dell'avviso ai sensi dell'art. 545-bis c.p.p. non comporta nullità quando il giudice ha implicitamente valutato l'insussistenza dei presupposti; inoltre non risulta richiesta specifica in udienza. 5) il quinto motivo non è fondato: la riqualificazione in appello non costituisce violazione del divieto di reformatio in peius quando non ne consegue un aumento della pena inflitta (anche se comporta conseguenze sul trattamento penitenziario, come l'impossibilità di ottenere la sospensione dell'esecuzione). Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Decisione: rigetto del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen.

    La norma sulla motivazione è richiamata per verificare la completezza e la logicità del giudizio di merito; la Corte di cassazione rammenta che non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione degli elementi di fatto, potendo soltanto accertare l'esistenza di un apparato argomentativo logico.

  • art. 624-bis cod. pen. (furto in abitazione)

    Applicata la nozione estesa di "privata dimora" secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite (D'Amico): rientrano i luoghi in cui si svolgono, non occasionalmente, atti della vita privata e non sono accessibili al pubblico, anche se destinati ad attività lavorativa.

  • art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen. (aggravante)

    L'aggravante è stata considerata nella riqualificazione del fatto; il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti è rimesso al giudice di merito salvo specifica e motivata richiesta della parte.

  • art. 62 n. 4 cod. pen. (circostanza attenuante per modesto danno)

    Riconosciuta ma non ritenuta prevalente rispetto all'aggravante; la Corte ricorda che il giudice di merito non deve sempre esplicitare perché ha dato equivalenza piuttosto che prevalenza, a meno che la parte non abbia fornito elementi specifici.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato in materia di determinazione della pena: la Corte ha ritenuto congrua la scelta del minimo edittale alla luce della modalità di commissione del reato (orario notturno, luogo assimilabile a privata dimora).

  • art. 545-bis cod. proc. pen.

    La disposizione sulle sanzioni sostitutive non impone al giudice un obbligo di proporre sempre la pena sostitutiva; l'omessa comunicazione dell'avviso non determina automaticamente nullità se il giudice ha implicitamente ritenuto non ricorrere ai presupposti della sostituzione.

  • art. 597 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al divieto di reformatio in peius: la Corte afferma che la nuova qualificazione più grave in appello non viola il divieto se non comporta un effettivo aumento della pena inflitta.

  • art. 656, comma 9 cod. proc. pen.

    La disposizione sull'ordine di sospensione dell'esecuzione della pena è rilevata per gli effetti pratici della riqualificazione (alcuni reati escludono la sospensione), ma la Corte ha ritenuto legittima la riqualificazione quando non aumenta la pena inflitta.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 32 del 2020

    Citata dal ricorrente come riferimento sui riflessi sostanziali della riqualificazione; la Corte di legittimità ne prende atto ma ritiene che, nel caso concreto, non sussista violazione dei principi invocati.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non riesamina i fatti: se l'impugnazione si limita a chiedere una diversa valutazione delle prove, il motivo è spesso inammissibile o infondato.
  • Per la configurazione del furto in "privata dimora" si applica la nozione estesa (Sez. U, D'Amico): anche luoghi adibiti ad attività lavorativa possono rientrare se vi si compiono atti della vita privata e non sono accessibili al pubblico.
  • La riqualificazione in appello non costituisce automaticamente reformatio in peius vietata quando non comporta un aumento della pena comminata; i riflessi sul trattamento penitenziario (es. esclusione di benefici) non bastano di per sé a rendere la riqualificazione illegittima.
  • Nel bilanciamento tra attenuanti e aggravanti il giudice di merito ha ampia discrezionalità e non è sempre tenuto a motivare perché ha dato prevalenza ad una o all'altra, salvo che la parte abbia indicato fatti specifici che giustifichino la richiesta di prevalenza.
  • Le attenuanti generiche devono essere sorrette da fatti concreti e specifici: l'asserita esistenza di tali circostanze senza indicazioni precise difficilmente conduce al loro riconoscimento in sede di legittimità.
  • L'omessa comunicazione dell'avviso sulle sanzioni sostitutive ex art. 545-bis c.p.p. non determina automaticamente nullità: il giudice ha poteri discrezionali nella scelta di applicare o meno pene sostitutive e l'assenza di una richiesta difensiva specifica può precludere il rilievo.
  • I precedenti penali possono, anche se risalenti, ostare al riconoscimento della sospensione condizionale della pena; il tempo trascorso non elimina automaticamente il rilievo dei precedenti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.