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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38911/2025 del 02/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la conversione in sequestro preventivo della somma di euro 39.725 rinvenuta nell'abitazione dell'indagato insieme a cocaina, bilancini e un cellulare. La difesa sosteneva che il denaro era stato soggetto a sequestro probatorio operato dalla polizia giudiziaria e che il Pubblico Ministero avrebbe dovuto operare la convalida entro il termine perentorio (48 ore) previsto dall'art. 321, comma 3-bis c.p.p.; inoltre si deduceva la perdita di efficacia del decreto di sequestro preventivo emesso oltre il termine di dieci giorni previsto dall'art. 321, comma 3-ter c.p.p. La difesa contestava quindi la scelta del G.I.P. di disporre la conversione del sequestro probatorio in sequestro preventivo anziché emettere un'autonoma ordinanza di convalida entro i termini.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha confermato che la polizia giudiziaria aveva eseguito un sequestro probatorio legittimamente convalidato dal Pubblico Ministero; il PM ha poi presentato una autonoma richiesta di sequestro preventivo (sia impeditivo sia funzionale alla confisca per sproporzione) che è distinta dal sequestro probatorio e non soggetta al termine perentorio previsto per il sequestro preventivo d'urgenza disposto dal PM. Il Tribunale aveva inoltre ritenuto assente una fonte di reddito idonea a giustificare la somma trovata. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma sostanziale che inquadra il reato di detenzione di sostanze stupefacenti; utilizzata per la contestazione penale alla base del sequestro degli oggetti e del denaro.

  • art. 321 cod. proc. pen. (comma 3-bis)

    art. 321, comma 3-bis cod. proc. pen.

    Regola la convalida dei sequestri operati dalla polizia giudiziaria (termine ridotto indicato dalla difesa come 48 ore). Nel caso la Corte ha ritenuto che la convalida del sequestro probatorio da parte del PM sia distinta dalla successiva richiesta di sequestro preventivo.

  • art. 321 cod. proc. pen. (comma 3-ter)

    art. 321, comma 3-ter cod. proc. pen.

    Prevede il termine perentorio di dieci giorni per la convalida del sequestro preventivo disposto d'urgenza dal Pubblico Ministero. La Corte ha interpretato tale termine come applicabile soltanto al sequestro preventivo di iniziativa del PM e non alla richiesta di conversione del sequestro probatorio già convalidato.

Massime di principio

  • Bisogna distinguere chiaramente tra sequestro probatorio eseguito dalla polizia giudiziaria e sequestro preventivo richiesto dal Pubblico Ministero: sono atti distinti, con effetti e termini diversi.
  • Il termine di 48 ore (art. 321, comma 3-bis) riguarda la convalida del sequestro operato dalla polizia giudiziaria; una successiva richiesta di conversione in sequestro preventivo da parte del PM costituisce un autonomo titolo ablativo e non è automaticamente soggetta allo stesso termine.
  • Il termine perentorio di dieci giorni previsto dall'art. 321, comma 3-ter, si applica al sequestro preventivo disposto d'urgenza dal PM, non alle richieste di conversione di un sequestro probatorio già convalidato.
  • In presenza di somme ingenti trovate insieme a stupefacenti, il giudice può valutare la sproporzione rispetto ai redditi dell'indagato e disporre il sequestro preventivo anche in funzione di confisca per sproporzione.
  • Chi impugna deve articolare correttamente l'eccezione procedurale (convalida vs conversione) e fornire prova documentale sulle entrate lecite per giustificare il denaro; obiezioni procedurali generiche rischiano di essere respinte.
  • Ricorsi manifestamente infondati o procedimentalmente insorti possono essere dichiarati inammissibili con condanna alle spese e applicazione di sanzioni (es. versamento alla Cassa delle ammende).

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