Cassazione Penale, Sentenza n. 22289/2022 del 08/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Salerno che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione proposta da Marco Petrini nei confronti del GUP M. Zambrano. Il ricorrente censura: 1) la tardività della ricusazione, sostenendo che l'istanza depositata il 6/9/2021 era tempestiva perché collegata al subprocedimento per la messa alla prova e alla successiva udienza preliminare del 14/9/2021; 2) la sussistenza di causa di ricusazione per vizio di imparzialità del giudice, che avrebbe anticipato valutazioni di merito (in particolare richiamando precedenti non definitivi e esprimendo giudizi sulla personalità e pericolosità del ricorrente) nell'ambito della decisione sulla messa alla prova.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'istanza di ricusazione fosse tardiva: la causa di ricusazione era nota con il provvedimento di rigetto della messa alla prova del 8/06/2021, quindi il termine decadenziale di tre giorni per proporre la ricusazione era già decorso quando l'istanza è stata depositata il 6/09/2021. Sul merito, la Corte ha affermato che l'ordinanza sulla messa alla prova (art. 464-quater c.p.p.) comporta una valutazione della pericolosità e dei parametri dell'art. 133 c.p. e non costituisce, di per sé, un pregiudizio di giudizio sulla colpevolezza tale da giustificare la ricusazione. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 38, comma 1 e comma 2, cod. proc. pen.
Stabilisce i termini per proporre la dichiarazione di ricusazione: in linea generale prima dell'atto del giudice e, se la causa è nota, entro tre giorni dalla conoscenza effettiva e completa della causa stessa. La Corte ha ritenuto decorso il termine dei tre giorni rispetto al provvedimento di rigetto della messa alla prova (8/06/2021).
art. 37, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Indica le ipotesi di incompatibilità derivanti da ragioni connesse al procedimento. La Corte ha ritenuto che le osservazioni del giudice sulla messa alla prova non configurassero una incompatibilità di natura tale da giustificare la ricusazione.
art. 464-quater cod. proc. pen.
art. 464-quater, comma 3, cod. proc. pen.
Regola l'adozione dell'ordinanza di ammissione alla messa alla prova: il giudice valuta l'idoneità del programma e la prevedibile astensione da ulteriori reati, operando una valutazione della pericolosità e dei parametri dell'art. 133 c.p. La Corte ha ritenuto tale valutazione compatibile con i limiti del procedimento e non configurante un giudizio anticipatorio di colpevolezza.
Contiene i parametri di riferimento (tra cui precedenti e fatti giudiziari) per la valutazione della personalità e pericolosità dell'imputato. La Corte ha osservato che il giudice della messa alla prova può tener conto anche di sentenze non definitive ai fini della valutazione dell'ammissibilità.
Richiamato nel testo in relazione alla fattispecie in cui non si deve pronunciare sentenza di proscioglimento; contestualizza l'ambito in cui opera l'ordinanza di messa alla prova.
Norma che consente la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende per ricorsi inammissibili per colpa. La Corte ha applicato tale disposizione all'irrigazione della sanzione di euro 3.000.
Indica il reato a carico del procedimento principale (citato a titolo di riferimento): non è centrale per la decisione sulla ricusazione ma contestualizza l'azione penale in corso.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata in relazione ai criteri per valutare profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie accessorie.
Massime di principio
- La dichiarazione di ricusazione deve essere proposta tempestivamente: se la causa di ricusazione è conosciuta, il termine di tre giorni decorre dalla conoscenza effettiva e completa degli elementi che la fondano; il deposito successivo è tardivo e rende l'istanza inammissibile.
- Il provvedimento che respinge la messa alla prova, pur essendo parte di un 'subprocedimento', può costituire causa della ricusazione; tuttavia i termini decorrono dalla conoscenza del provvedimento e non dalla successiva udienza collegata al procedimento principale.
- La valutazione del giudice sulla ammissibilità della messa alla prova comporta l'esame della pericolosità e dei parametri di cui all'art. 133 c.p.; tale esame, anche se richiama precedenti o sentenze non definitive, non equivale automaticamente a un giudizio anticipatorio di colpevolezza idoneo a giustificare la ricusazione.
- In sede di Cassazione non è possibile rinnovare la valutazione di merito della Corte territoriale sulle questioni fattuali (es. se le espressioni del giudice fossero o meno anticipatorie) salvo vizi di diritto o motivazioni manifestamente illogiche; la revisione è limitata ai profili di legittimità.
- Quando si impugna per ricusazione, è utile depositare l'istanza immediatamente dopo la conoscenza integrale dei fatti e atti che si ritengono incompatibili, e documentare la data di conoscenza per evitare contestazioni di tardività.
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