Cassazione Civile, Ordinanza n. 27822/2025 del 18/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione a ordinanza-ingiunzione irrogata per la presenza, in un circolo ricreativo, di sedici apparecchi di intrattenimento privi dei requisiti di legge, con sanzione amministrativa di euro 16.000. Il destinatario dell'ingiunzione aveva eccepito di non essere legittimato passivamente, sostenendo che non fosse provata la sua qualità di presidente o esercente del circolo. Il tribunale aveva accolto l'opposizione e la corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo tardiva la documentazione prodotta dall'Amministrazione oltre il termine di cui all'art. 416 c.p.c. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 23 della L. n. 689/1981: secondo la ricorrente, nel regime ratione temporis applicabile, il termine per il deposito dei documenti relativi all'infrazione non era perentorio, poiché l'art. 23 non richiamava l'art. 416 c.p.c.; pertanto l'Amministrazione poteva depositare anche in corso di causa ulteriori documenti per dimostrare la legittimazione passiva del soggetto sanzionato.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione regolato ratione temporis dall'art. 23 L. n. 689/1981, il termine per il deposito del rapporto e degli atti relativi all'accertamento non era assistito da perentorietà e non comportava decadenza o nullità della produzione tardiva, non essendo applicabile il regime dell'art. 416 c.p.c. richiamato invece solo dalla disciplina successiva. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione, che dovrà uniformarsi al principio enunciato e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 110, comma 9, lett. c), TULPS
norma sostanziale posta a base dell'illecito amministrativo contestato per l'installazione di apparecchi di intrattenimento privi dei requisiti di legge
art. 23 L. 24 novembre 1981 n. 689
nel testo ratione temporis applicabile, disciplina il giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione e non prevedeva la perentorietà del termine per il deposito dei documenti, né il richiamo all'art. 416 c.p.c.; consente al giudice di disporre anche d'ufficio i mezzi di prova necessari
ritenuto non applicabile al procedimento disciplinato dall'art. 23 L. n. 689/1981 ratione temporis; il suo regime di decadenza sul deposito documentale non può essere esteso in via analogica al diverso rito
d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507
richiamato quale fonte delle modifiche alla disciplina dell'art. 23 L. n. 689/1981 vigente al tempo del giudizio
richiamato quale ulteriore intervento modificativo della disciplina applicabile ratione temporis
d.lgs. 1 settembre 2011
richiamato solo per il diverso regime successivo, nel quale l'art. 416 c.p.c. opera per effetto del combinato disposto degli artt. 6, comma 8, e 2, comma 1
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione regolato dall'art. 23 L. n. 689/1981 nel testo anteriore alla riforma del 2011, il termine assegnato all'autorità opposta per il deposito del rapporto e degli atti di accertamento ha natura ordinatoria, salvo espressa previsione di perentorietà.
- La produzione documentale dell'Amministrazione opposta può avvenire anche in corso di causa quando il rito applicabile non prevede decadenze processuali per il tardivo deposito.
- Il regime di decadenza previsto dall'art. 416 c.p.c. non è automaticamente estensibile ai procedimenti speciali di opposizione a sanzione amministrativa se la disciplina speciale non lo richiama espressamente.
- L'eventuale tardività del deposito documentale non determina, di per sé, nullità della produzione né preclusione probatoria, quando la normativa speciale consente al giudice di disporre d'ufficio i mezzi di prova necessari.
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