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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27868/2022 del 18/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato la responsabilità per tentata estorsione aggravata, con riconoscimento dell'attenuante ex art. 62, comma 1, n. 4 c.p. (equivalenza con le aggravanti) e rideterminazione in termini più favorevoli della sola pena pecuniaria. Il ricorrente ha dedotto: a) che la motivazione della sentenza di primo grado sarebbe stata redatta prima della decisione, desumendolo dagli orari di inizio e fine udienza indicati a verbale; b) travisamento delle risultanze del verbale da parte della Corte d'appello (errata indicazione dell'orario di inizio); c) omessa motivazione e travisamento dei fatti rispetto alla richiesta di derubricazione del reato nella fattispecie di cui agli artt. 56/610 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso integralmente inammissibile perché i motivi erano in parte non consentiti, in parte manifestamente infondati e in parte privi della specificità richiesta dagli artt. 581 e 591 c.p.p. Nel merito: il rilievo sulla presunta redazione anticipata della motivazione è stato ritenuto non fondato e comunque non decisivo, poiché è consentita la predisposizione di appunti pre-udienza a favore della redazione; la richiesta di derubricazione è stata considerata priva della necessaria specificità e reiterativa rispetto a deduzioni già disattese dalla Corte d'appello. Per effetto della declaratoria di inammissibilità totale il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e ad una sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in l. n. 176 del 2020

    Richiamata quale base procedurale per le forme di svolgimento del procedimento (citata per indicare che si procede nelle forme previste dalla normativa emergenziale); non incide sul merito del ricorso.

  • art. 62, comma 1, n. 4 c.p.

    Circostanza attenuante riconosciuta in sede di merito che la Corte d'appello ha valutato in giudizio di equivalenza rispetto alle circostanze aggravanti concorrenti, con effetti concreti limitati alla rideterminazione della sola pena pecuniaria.

  • artt. 56/610 c.p.

    Richiamati in relazione alla richiesta di derubricazione; la Corte d'appello ha motivatamente escluso che i fatti accertati rientrassero in detta fattispecie, decisione che il ricorrente non ha adeguatamente contestato.

  • art. 581, comma 1 c.p.p.

    Norma che impone la specificità dei motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto che alcune doglianze fossero prive della specificità richiesta e quindi inammissibili.

  • art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Disposizione che disciplina i motivi consentiti in cassazione: la Corte ha considerato che parte dei motivi proposti non rientrassero tra quelli consentiti o fossero meramente reiterativi.

  • art. 616 c.p.p.

    Previsione che consente la condanna del ricorrente alle spese processuali e ad una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende quando il ricorso è manifestamente infondato o proposto con colpa; la Corte l'ha applicata, quantificando la sanzione in euro tremila per la significativa entità della colpa.

  • Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186

    Giurisprudenza richiamata a sostegno del principio per cui il ricorso proposto che determina le cause dell'inammissibilità per colpa può giustificare l'applicazione di una sanzione pecuniaria; invocata dalla Corte di Cassazione per motivare la condanna alla sanzione.

Massime di principio

  • L'asserzione che la motivazione della sentenza sia stata redatta prima della decisione richiede prove concrete e non può basarsi soltanto su incongruenze temporali apparenti nel verbale; è consentita la predisposizione di appunti prima dell'udienza.
  • I motivi di cassazione devono rispettare i limiti di ammissibilità e la specificità imposta dagli artt. 581 e 591 c.p.p.; deduzioni generiche, ripetitive o non confrontate con le argomentazioni della corte di merito sono destinati all'inammissibilità.
  • La richiesta di derubricazione o di diversa qualificazione del fatto richiede una trattazione specifica e un'effettiva contestazione delle valutazioni di fatto compiute dal giudice di merito; la mera reiterazione della richiesta senza puntuali censure non è sufficiente.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, il giudice può condannarlo non solo alle spese processuali ma anche a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la misura della sanzione riflette la gravità della colpa.
  • Nel proporre impugnazioni è essenziale focalizzarsi su nuovi elementi di diritto o di fatto e articolare ragioni specifiche di censura contro la motivazione della corte di merito, evitando doglianze meramente formali o già esaminate.
  • La Corte di legittimità tende a privilegiare soluzioni che evitino un controllo meramente formale dei verbali quando esistono spiegazioni ragionevoli (es. appunti preparatori) e richiede prove del vizio per riconoscere nullità o illegittimità della motivazione.

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