Cassazione Penale, Sentenza n. 20786/2024 del 27/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di riesame che ha confermato gli arresti domiciliari per associazione e traffico di stupefacenti. Il ricorrente deduce manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che il Tribunale non ha considerato: a) il fatto che era già stato sottoposto agli arresti domiciliari per i medesimi fatti (15/10/2021 - 19/04/2022) con rispetto delle prescrizioni e interruzione dei contatti con i coindagati; b) le condizioni socio-ambientali e l'attività lavorativa continuativa; c) il tempo trascorso dalle condotte (asseritamente terminate nell'ottobre 2020), che avrebbe dovuto attenuare le esigenze cautelari.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Conferma che il Tribunale del riesame ha correttamente ravvisato la sussistenza delle esigenze cautelari e la proporzionalità/adeguatezza della misura degli arresti domiciliari, anche alla luce della "doppia presunzione" di cui all'art.275, comma 3, cod. proc. pen. La Corte ritiene la motivazione immune da illogicità: la continuità delle condotte, la contiguità dell'indagato all'organizzazione attiva fino al 2023 e la ricerca continua di rifornimenti e l'accumulazione di debiti sono elementi che giustificano il giudizio di attualità e concretezza del pericolo di recidiva; il mero decorso del tempo e l'aver già scontato una precedente misura non sono elementi sufficienti a scalfire la presunzione. Viene condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, art.74
Norma sostanziale sulle sanzioni per il traffico di stupefacenti; richiamata per definire la fattispecie contestata (cocaina) e la gravità del reato.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, art.73, comma 1
Norma riguardante altre fattispecie di stupefacenti contestate ai capi 83) e 100); utilizzata per descrivere il quadro delle imputazioni.
codice di procedura penale, art.274, lett. c)
Richiamata dal Tribunale come una delle disposizioni sulle esigenze cautelari da valutare nell'ambito del riesame.
codice di procedura penale, art.275, comma 3
"è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure"
Disposizione della cd. "doppia presunzione" per i reati associativi/di particolare allarme sociale: quando sussistono gravi indizi per i reati elencati nell'art.51, comma 3-bis, la custodia cautelare in carcere è presunta necessaria, salvo che siano prodotti elementi concreti che dimostrino l'assenza di esigenze cautelari o la possibilità di misure meno afflittive; nel caso, il Tribunale ha ritenuto acquisiti elementi sufficienti solo per preferire gli arresti domiciliari come misura idonea.
codice di procedura penale, art.51, comma 3-bis
Indica l'elenco di reati per i quali può operare la presunzione di necessità della custodia cautelare (richiamato come riferimento per l'applicabilità della norma di cui all'art.275, comma 3).
Massime di principio
- Nelle ipotesi di associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico (art.51, comma 3-bis e art.275, comma 3 c.p.p.) opera una presunzione di necessità della custodia cautelare, alleggeribile solo mediante elementi concreti e specifici che dimostrino l'assenza delle esigenze cautelari.
- Il mero decorso del tempo non è di per sé idoneo a escludere la sussistenza delle esigenze cautelari quando opera la presunzione di cui all'art.275, comma 3: la difesa deve fornire prove concrete e non solo elementi temporali o generici.
- Il fatto di aver precedentemente ottemperato correttamente a una misura cautelare (es. arresti domiciliari) non è automaticamente idoneo a escludere il pericolo di reiterazione: conta la valutazione complessiva della contiguità dell'indagato all'organizzazione e della concreta continuità o ripresa dell'attività illecita.
- La proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare valutata dal giudice richiede un esame motivato del pericolo di recidiva, della gravità e della continuità delle condotte, nonché degli elementi di collegamento dell'indagato con il contesto criminale.
- In sede di impugnazione in Cassazione, la censura di illogicità della motivazione richiede che venga dimostrata una carenza o contraddittorietà reale nella valutazione degli elementi: motivazioni basate su richiamo a presunzioni legali consolidate e su valutazioni fattuali coerenti sono difficilmente superabili.
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