Cassazione Civile, Ordinanza n. 24885/2023 del 21/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Nell'ambito di un'espropriazione immobiliare promossa dal condominio contro il proprietario esecutato, un aggiudicatario del bene aveva concordato con il creditore ipotecario cessionario dell'originario mutuante l'assunzione del debito, autorizzata dal giudice dell'esecuzione, per un importo pari al prezzo di aggiudicazione meno la cauzione già versata. In sede di distribuzione del ricavato, il progetto ripartiva la cauzione, detratte le spese ex art. 2770 c.c., tra il condominio procedente e un altro creditore intervenuto, escludendo la creditrice ipotecaria dalla somma residua. La creditrice ipotecaria proponeva opposizione ex artt. 512 e 617 c.p.c., sostenendo che l'assunzione del debito ex art. 508 c.p.c. non comportasse l'integrale soddisfazione del suo credito, ma solo la liberazione del debitore nei limiti dell'importo assunto, con conseguente suo diritto a concorrere alla distribuzione del residuo ricavato, anche con rango ipotecario per l'eventuale credito ancora insoddisfatto. Il Tribunale aveva invece ritenuto che l'accordo producesse piena soddisfazione del creditore ipotecario e liberazione del debitore, escludendo la partecipazione del creditore all'ulteriore riparto.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso: ha interpretato l'art. 508 c.p.c. come modalità alternativa di pagamento del prezzo di aggiudicazione, idonea a determinare la liberazione immediata del debitore nei limiti del debito assunto, ma non la piena ed integrale soddisfazione del creditore ipotecario. Ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha accolto nel merito l'opposizione proposta dalla ricorrente, annullando il provvedimento confermativo del progetto di distribuzione e demandando al giudice dell'esecuzione la rielaborazione del riparto secondo il principio di diritto enunciato. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate per la novità e singolarità della questione.
Norme richiamate
"l'aggiudicatario ... può concordare col creditore ... ipotecario l'assunzione del debito con le garanzie ad esso inerenti, liberando il debitore"
disciplina una modalità alternativa di pagamento del prezzo di aggiudicazione: libera il debitore solo nei limiti del debito assunto e fa partecipare il creditore ipotecario alla distribuzione per l'eventuale credito residuo.
non esclude la partecipazione del creditore ipotecario non totalmente soddisfatto alla distribuzione del ricavato; serve a salvaguardare gli altri creditori e regola il versamento del prezzo limitato per effetto dell'assunzione del debito.
il ricavato della vendita comprende anche cauzione e altri proventi della procedura, sui quali i creditori partecipano secondo il loro rango.
richiamato come parametro della corretta distribuzione tra i creditori concorrenti secondo il principio della par condicio e delle cause legittime di prelazione.
l'assunzione del debito ex art. 508 c.p.c. non è un accollo ordinario totalmente o parzialmente liberatorio, ma presenta una struttura speciale assimilabile a un'espromissione novativa.
esclusa la qualificazione dell'istituto come datio in solutum, mancando la sostituzione della prestazione pecuniaria con una di natura diversa.
richiamato per la priorità delle spese da soddisfare prima del riparto tra i creditori.
norma processuale posta a base dell'opposizione al progetto di distribuzione.
norma processuale posta a base dell'opposizione agli atti esecutivi relativa al progetto di riparto.
la mancanza di alcuni elementi identificativi nella copia della sentenza non comporta improcedibilità se il controricorrente deposita una copia completa idonea al controllo di esistenza e tempestività del provvedimento impugnato.
l'esposizione dei fatti è sufficiente se circoscritta alle questioni rilevanti per le censure, senza necessità di riprodurre ogni dettaglio del merito.
richiamato per il rito camerale di trattazione del ricorso per cassazione.
richiamato in via sistematica per confermare che il creditore fondiario/ipotecario può ricevere anche canoni locativi anteriori e concorrere sul ricavato fino alla completa soddisfazione.
Massime di principio
- Nell'espropriazione immobiliare, l'assunzione del debito da parte dell'aggiudicatario ex art. 508 c.p.c. è una modalità alternativa di pagamento del prezzo, non un autonomo negozio di integrale soddisfazione del creditore.
- L'effetto dell'assunzione del debito è la liberazione immediata dell'esecutato solo nei limiti della parte di prezzo che l'aggiudicatario non versa, mentre il creditore ipotecario conserva il diritto di concorrere alla distribuzione per l'eventuale credito residuo.
- L'art. 585, comma 2, c.p.c. non stabilisce che l'importo oggetto di assunzione esaurisca necessariamente la posizione del creditore ipotecario rispetto al riparto, ma disciplina la limitazione del versamento del prezzo e la tutela degli altri creditori secondo le regole della distribuzione.
- L'istituto non va qualificato né come accollo ordinario integralmente liberatorio ex art. 1273 c.c. né come datio in solutum ex art. 1197 c.c.; la sua struttura è speciale e funzionale alla fase della vendita forzata.
- Nel riparto del ricavato della vendita forzata, il creditore ipotecario non totalmente soddisfatto conserva il diritto di partecipare con il privilegio spettante, nei limiti della residua capienza del suo credito.
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