Sentenza del 06/03/2018 n. 2029 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2010, con cui gli era stato imputato un maggior reddito di 19.388 euro derivante da redditi da locazione non dichiarati. In via preliminare deduceva la nullità dell'atto per violazione del termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, sostenendo che l'accertamento fosse stato emesso prima del decorso del termine dal processo verbale di constatazione. Contestava inoltre, nel merito, la fondatezza dell'accertamento. L'Agenzia delle Entrate sosteneva invece che la garanzia del termine dilatorio operasse soltanto per verifiche eseguite presso i locali dell'impresa o dell'attività professionale, non per controlli svolti presso gli uffici della Guardia di Finanza.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva inizialmente accolto il ricorso del contribuente, ritenendo violato l'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000. In appello, la Commissione Tributaria Regionale della Campania ha riformato la decisione, accogliendo l'appello dell'Agenzia delle Entrate e rigettando il ricorso originario. Il giudice ha ritenuto che le verifiche fossero state svolte presso gli uffici della Guardia di Finanza e non mediante accesso, ispezione o verifica nei locali dell'attività del contribuente; pertanto, non trovava applicazione il termine dilatorio di 60 giorni. Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7
La garanzia si applica agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuati nei locali ove si esercita l'attività imprenditoriale o professionale del contribuente.
Il termine dilatorio di 60 giorni tra la consegna del processo verbale di chiusura delle operazioni e l'emissione dell'avviso di accertamento opera, secondo la decisione, quando la verifica fiscale è svolta mediante accesso o ispezione nei locali dell'attività del contribuente. Non opera invece per controlli documentali o contraddittori svolti presso gli uffici della Guardia di Finanza.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 52, comma 6
Impone la redazione del processo verbale di chiusura delle operazioni in ogni caso di accesso o ispezione nei locali dell'impresa.
Il verbale di chiusura è necessario anche per accessi istantanei finalizzati all'acquisizione di documenti; dal suo rilascio decorre il termine di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente.
Cassazione civile, sentenze n. 28312/2017, n. 15624/2014 e n. 7843/2015
La garanzia dell'art. 12, comma 7, si applica agli atti di accertamento conseguenti ad accesso o ispezione nei locali dell'impresa, inclusi gli accessi istantanei finalizzati all'acquisizione di documentazione.
La giurisprudenza richiamata delimita l'ambito applicativo della garanzia alle verifiche effettuate nei locali dell'impresa o dell'attività professionale, distinguendole dai controlli svolti presso gli uffici dell'amministrazione finanziaria o della Guardia di Finanza.
Massime di principio
- Il termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 è normalmente collegato a un'effettiva attività di accesso, ispezione o verifica nei locali dell'impresa o dell'attività professionale.
- Se il controllo si svolge presso gli uffici della Guardia di Finanza o dell'amministrazione finanziaria, senza accesso ai locali dell'attività del contribuente, la violazione del termine dilatorio non è automaticamente configurabile.
- La qualificazione formale dell'attività non è sufficiente: occorre verificare concretamente dove si siano svolte le operazioni, se vi sia stato accesso ai locali del contribuente e se sia stato redatto un verbale di chiusura.
- Anche quando il termine di 60 giorni è astrattamente applicabile, l'emissione anticipata dell'avviso può richiedere una specifica motivazione sulle ragioni di urgenza; tuttavia, nel caso esaminato, la questione è stata superata perché il termine è stato ritenuto non applicabile.
- La partecipazione del contribuente o di un suo professionista al contraddittorio può dimostrare che egli ha avuto conoscenza delle contestazioni, ma tale partecipazione non sostituisce automaticamente le garanzie procedimentali previste quando vi sia stato accesso nei locali dell'attività.
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