Sentenza del 06/03/2018 n. 88 - Comm. Trib. Prov. Varese
Iva - Crediti - Principio del favor rei - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa richiesta del contribuente è stata ritenuta fondata. È stato riconosciuto che il principio del favor rei impone l’applicazione della disciplina più favorevole alle dichiarazioni IVA presentate dopo il 1° gennaio 2015. Di conseguenza, la compensazione di crediti IVA realmente esistenti, anche se superiore ai limiti previsti dalla normativa precedente, non può più essere sanzionata in base alla disciplina previgente.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la compensazione di crediti IVA oggettivamente esistenti, effettuata in misura superiore ai limiti previsti dalla disciplina previgente. Il ricorrente sosteneva che, per le dichiarazioni IVA presentate dopo il 1° gennaio 2015, dovessero applicarsi le nuove disposizioni introdotte dall’art. 13 del d.lgs. 175/2014, che hanno integralmente riscritto l’art. 38-bis del d.P.R. 633/1972 e previsto condizioni più favorevoli, tra cui l’esonero dalla garanzia in determinati casi. Invocava quindi il principio del favor rei, ritenendo non più sanzionabile una condotta divenuta lecita o comunque non più punibile secondo la disciplina successiva.
Norme richiamate
Art. 38-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La norma disciplina i rimborsi e le compensazioni dei crediti IVA, comprese le condizioni relative alla prestazione della garanzia. Nella versione riscritta, applicabile alle dichiarazioni IVA presentate dopo il 1° gennaio 2015, prevede condizioni più favorevoli e ipotesi di esonero dalla garanzia.
Art. 13 del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175
La disposizione ha integralmente riscritto l’art. 38-bis del d.P.R. 633/1972, introducendo una disciplina più favorevole in materia di rimborsi e compensazioni dei crediti IVA.
Principio del favor rei
Quando una normativa successiva è più favorevole al contribuente, essa deve essere applicata anche a violazioni commesse anteriormente, impedendo l’applicazione di sanzioni quando la condotta non è più punibile o è soggetta a un trattamento meno afflittivo.
Massime di principio
- In materia tributaria, una modifica normativa più favorevole può comportare la non applicabilità delle sanzioni anche per condotte realizzate sotto la disciplina precedente, se il principio del favor rei è applicabile.
- La compensazione di un credito IVA realmente esistente non può essere sanzionata soltanto perché supera limiti previsti dalla normativa previgente, quando la disciplina successiva ha eliminato o attenuato tali restrizioni.
- Per valutare l’applicazione della disciplina più favorevole occorre verificare la data di presentazione della dichiarazione IVA, la concreta esistenza del credito e la disciplina vigente al momento rilevante.
- Il favor rei incide principalmente sulle sanzioni: non sana crediti IVA inesistenti, non legittima compensazioni fraudolente e non esclude il recupero di somme indebitamente utilizzate quando manchino i presupposti sostanziali del credito.
Testo integrale
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