Sentenza del 06/03/2018 n. 298 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
I.M.U. - presupposto - impianti di rialita a fune - classificazione catastale - mezzodi trasporto pubblico - non sussiste - imponibilità - sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa agevolativa è stata respinta. È stato ritenuto che l'impianto svolgesse una funzione commerciale di ausilio e integrazione delle piste sciistiche e dovesse quindi essere classificato in categoria catastale D/8, anziché E/1. Poiché l'impianto non risultava collegato ad altre linee di trasporto pubblico e non costituiva un semplice mezzo pubblico di trasporto, non poteva beneficiare dell'agevolazione IMU ed era soggetto a imposizione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva l'applicabilità dell'agevolazione IMU prevista per gli immobili destinati a impianti di trasporto pubblico, ritenendo che l'impianto di risalita a fune dovesse essere classificato catastalmente in categoria E/1. La questione riguardava la natura dell'impianto: se fosse un mezzo pubblico di trasporto autonomo e funzionale alla mobilità generale, oppure una struttura con esclusiva funzione commerciale, strettamente collegata all'utilizzo delle piste da sci.
Norme richiamate
Disciplina IMU sulle agevolazioni per gli immobili destinati a impianti di trasporto pubblico
L'agevolazione può essere riconosciuta solo quando l'immobile rientra effettivamente nella categoria catastale e nella destinazione funzionale previste per gli impianti di trasporto pubblico. Non è sufficiente che l'impianto trasporti persone: occorre verificare la sua funzione concreta e il collegamento con un sistema di trasporto pubblico.
Classificazione catastale delle unità immobiliari in categoria D/8 ed E/1
Gli impianti di risalita a fune destinati esclusivamente a servire le piste sciistiche possono essere classificati in D/8, quale struttura commerciale, e non in E/1, riservata agli immobili destinati a funzioni di trasporto pubblico. La classificazione dipende dalla funzione prevalente e concreta dell'impianto.
Massime di principio
- Per applicare un'agevolazione fiscale collegata alla categoria catastale non basta la denominazione dell'impianto: occorre verificare la sua destinazione effettiva e la funzione concretamente svolta.
- Un impianto di trasporto che serve esclusivamente un'attività commerciale o ricreativa, come le piste da sci, può non essere considerato un mezzo di trasporto pubblico ai fini dell'agevolazione IMU.
- La classificazione catastale E/1 richiede una funzione di trasporto pubblico riconoscibile e non meramente strumentale a un'attività commerciale; in mancanza, può risultare corretta la classificazione D/8 e l'assoggettamento all'IMU.
- Il collegamento dell'impianto con altre linee o con una rete di trasporto pubblico costituisce un elemento rilevante per distinguere il trasporto pubblico agevolabile da un servizio accessorio a un'attività privata o commerciale.
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