Sentenza del 06/03/2018 n. 87 - Comm. Trib. Prov. Varese
Accertamento induttivo - Modesto Scostamento da Ge.Ri.Co. - Presunzione grave - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio aveva ricostruito induttivamente i ricavi sulla base dello scostamento tra i ricavi dichiarati e il ricavo puntuale risultante dagli studi di settore elaborati tramite il software Ge.Ri.Co. Lo scostamento era pari al 15%. Il contribuente contestava che tale elemento fosse sufficiente a fondare un accertamento induttivo, sostenendo l'assenza di presunzioni gravi, precise e concordanti e della grave incongruenza richiesta dall'art. 39, primo comma, lettera d), del d.P.R. n. 600/1973.
La decisione
La ricostruzione dell'Ufficio è stata ritenuta illegittima. Il solo scostamento del 15% rispetto al ricavo puntuale Ge.Ri.Co. non integra una grave incongruenza e gli studi di settore costituiscono presunzioni semplici, incapaci, da sole, di invertire l'onere della prova a carico del contribuente. L'accertamento, fondato su elementi privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, è stato considerato una ricostruzione induttiva pura e non una ricostruzione analitico-induttiva adeguatamente supportata.
Norme richiamate
Art. 39, primo comma, lettera d), d.P.R. n. 600/1973
L'accertamento induttivo richiede presunzioni gravi, precise e concordanti e, nel caso considerato, una grave incongruenza rispetto ai ricavi dichiarati.
La norma non consente di ricostruire induttivamente i ricavi sulla base del solo scostamento dagli studi di settore, se tale scostamento non è accompagnato da ulteriori elementi presuntivi dotati di gravità, precisione e concordanza.
Massime di principio
- Il solo scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli stimati dagli studi di settore o da strumenti analoghi non è normalmente sufficiente, da solo, a fondare un accertamento induttivo.
- Gli studi di settore costituiscono presunzioni semplici: l'Amministrazione deve integrarli con ulteriori elementi concreti e spiegare perché i ricavi dichiarati siano inattendibili.
- Uno scostamento percentuale modesto, come quello del 15% esaminato nel caso, non integra automaticamente la grave incongruenza richiesta dalla legge.
- In presenza di contabilità regolare, la ricostruzione analitico-induttiva richiede una motivazione specifica e il supporto di presunzioni gravi, precise e concordanti; non può basarsi su una presunzione meramente statistica.
- L'onere della prova non si trasferisce automaticamente al contribuente per il solo fatto che i dati dichiarati siano inferiori alle stime Ge.Ri.Co.; l'Ufficio deve prima dimostrare adeguatamente l'inattendibilità della dichiarazione.
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