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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12612/2026 del 03/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Firenze che lo ha condannato per concorso omissivo in bancarotta fraudolenta patrimoniale (distrazione), rilevando due principali censure: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per un presunto disallineamento temporale fra le condotte distrattive contestate all'amministratore Fallara (indicate nel capo a lui contestato nel periodo 2008-2010) e quelle per le quali è stato ritenuto responsabile il Rosignoli (prelievi relativi all'anno di imposta 2007), con la tesi che non sarebbe possibile un concorso omissivo in relazione a distrazioni avvenute successivamente alle dimissioni dei sindaci; (2) errata qualificazione soggettiva della condotta omissiva come dolosa: sostiene che, anche se vi fossero state omissioni, esse erano al più colpose, non dolose, non essendoci prova di un'intesa con l'amministratore né di segnali di allarme così manifesti da rendere prevedibile e voluto l'esito distrattivo. Inoltre deduce che i prelievi e l'aumento delle passività nel 2007 risultavano giustificati dall'attività di costruzione e comunque compensabili con finanziamenti soci, quindi non idonei a far nascere l'obbligo di intervento o di postergazione ai sensi dell'art.2467 c.c.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Quanto al primo motivo ha ritenuto inammissibile la censura sul presunto disallineamento temporale: ciò che rileva ai fini dell'elemento oggettivo del reato è la ricostruzione fattuale dei giudici del merito secondo cui i prelievi erano stati effettuati nel 2007, anno indicato nel capo di imputazione n.3) relativo al Rosignoli; eventuali errori dattiloscopici o temporali nei capi mossi al solo Fallara non avrebbero interesse per il ricorrente. Sulla doglianza di motivazione il ricorso è inammissibile nella parte in cui effettua una rivalutazione di merito. Quanto al secondo motivo la Corte ha ritenuto infondato il ricorso, richiamando il consolidato principio secondo cui la responsabilità penale del sindaco per distrazione richiede che egli abbia dato un contributo causalmente rilevante e abbia avuto coscienza e volontà di quel contributo, potendosi fondare la prova anche su elementi indiziari; non è necessaria la prova di un accordo preventivo con l'amministratore perché l'omissione può essere animata da dolo (anche eventuale). La Corte territoriale ha correttamente valorizzato l'ampiezza temporale, la reiterazione e l'entità dei prelievi e la conoscenza della gestione da parte del Rosignoli come indizi idonei a fondare la responsabilità dolosa. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616, comma 1, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Riconosciuto principio secondo cui il concorso di persone richiede che il concorrente dia un contributo causalmente rilevante all'evento; applicato per valutare il ruolo del sindaco rispetto alle distrazioni dell'amministratore

  • art. 40, comma 2, cod. pen.

    Norma sull'omissione di atti dovuti come modalità di commissione del reato; la Corte ha ritenuto che l'omissione del sindaco nell'esercizio dei poteri di controllo possa integrare questa fattispecie, anche con dolo eventuale

  • art. 43 cod. pen.

    Richiama la distinzione tra dolo e colpa; la Corte ha spiegato che il dolo (anche eventuale) può ricorrere nell'omissione del sindaco se gli elementi indiziari dimostrano la coscienza e volontà del contributo causale

  • r.d. n.267/1942 (legge fallimentare), art. 216

    Norma richiamata come parte del quadro tipico di reati fallimentari (bancarotta); applicata nel contesto della qualificazione delle condotte distraenti

  • r.d. n.267/1942 (legge fallimentare), art. 223

    Norma riferita alle fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale; implicata nella valutazione della rilevanza penale delle distrazioni

  • art. 2467 cod. civ.

    Richiamata nelle difese del ricorrente circa l'assenza dell'obbligo di postergazione; la Corte ha ritenuto che la questione necessiti di valutazione di merito e non sia decisiva ai fini della cassazione

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma procedurale applicata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto

Massime di principio

  • La responsabilità penale del sindaco per distrazione non richiede necessariamente la prova di un accordo preventivo con l'amministratore: un'omissione prolungata, reiterata e di entità significativa può, per massime di esperienza e tramite indizi, fondare il dolo anche in forma eventuale
  • Eventuali discrepanze temporali tra i capi di imputazione rivolti a soggetti diversi non esonerano il ricorrente se la ricostruzione di merito dimostra che i fatti rilevanti (es. prelievi) sono avvenuti nel periodo contestato a lui
  • Le valutazioni sulla sussistenza di segnali di allarme (condizioni finanziarie, entità dei prelievi, andamento della gestione) sono valutazioni di merito, non sindacabili in cassazione salvo vizi di motivazione gravi; il giudice di legittimità controlla la correttezza logico-giuridica e l'applicazione di principi, non la rivalutazione degli elementi probatori
  • La semplice affermazione che le operazioni contestate erano giustificate dall'attività societaria o compensabili con conti soci non esclude automaticamente la responsabilità dei sindaci: è necessario che tali circostanze siano valutate in concreto e confrontate con la rilevanza e la reiterazione delle distrazioni
  • La dimissione dall'incarico non cancella automaticamente responsabilità precedenti: rileva il comportamento tenuto durante il periodo di funzione e l'eventuale inerzia rispetto a segnali di allarme emersi mentre il sindaco era ancora in carica

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