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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13248/2025 del 04/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo non fosse deducibile in sede di legittimità perché privo di un effettivo confronto critico con la motivazione della Corte territoriale e meramente reiterativo delle censure già svolte in appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica accusa)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per guida in stato di ebbrezza. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, contestando il diniego della sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità. La Suprema Corte rileva però che il ricorso si limita a riproporre le stesse doglianze già formulate in appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva spiegato l'assenza dei presupposti per applicare la pena sostitutiva.

Norme richiamate

  • art. 186, commi 2 lett. c), 2-bis e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    indica il reato di guida in stato di ebbrezza per il quale era stata pronunciata la condanna confermata in appello.

  • art. 581 c.p.p.

    i motivi di impugnazione devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a sostegno della richiesta, a pena di inammissibilità.

  • art. 591 c.p.p.

    la mancata specificità del motivo di ricorso determina l'inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 186, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    viene richiamato nel contesto della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità per il reato di guida in stato di ebbrezza.

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    richiamata per escludere ragioni di esonero dalla condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata della decisione impugnata, con confronto puntuale con le ragioni di fatto e di diritto poste a base della sentenza.
  • È inammissibile il ricorso che si limiti a riprodurre le censure già formulate in appello e già motivatamente respinte, senza confrontarsi con la motivazione della decisione di secondo grado.
  • La generica deduzione di illogicità o carenza motivazionale non basta quando non sia accompagnata da una specifica confutazione della ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo ragioni di esonero, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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