Cassazione Penale, Sentenza n. 1832/2024 del 15/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 14/07/2023 che: a) ha rilevato l'assenza della facoltà d'uso attribuita al custode e ha disposto la cessazione dell'uso non autorizzato entro 60 giorni; b) ha rigettato le richieste del ricorrente di revoca del sequestro preventivo disposto dal G.I.P. (20-21/01/2022) e di sostituzione del custode. Il ricorrente deduceva, tra l'altro, la mancanza del periculum in mora (o della sua concretezza), l'inidoneità e la parzialità del custode (con riferimenti a presunti reati a suo carico), l'illegittimità della proroga di utilizzo dell'immobile per ulteriori 60 giorni e la possibilità che, per effetto della trascrizione del vincolo, il bene potesse restare nella sua disponibilità. Inoltre denunciava violazioni di norme penali (artt. 323, 334, 33 e 650 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in tutte le sue articolazioni perché privo di un concreto e specifico aggancio idoneo a mettere in crisi l'ordinanza impugnata. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la trascrizione del provvedimento di sequestro non esclude la possibilità che il giudice nomini un custode e privi il titolare della materiale disponibilità del bene (art. 104 disp. att. cod. proc. pen.). Ha ritenuto che il ricorrente non abbia dimostrato l'assenza del periculum in mora, che le deduzioni contro il custode fossero generiche e nominali e che il termine di 60 giorni per lasciare l'immobile non violasse alcuna norma invocata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende (art. 616 cod. proc. pen.).
Norme richiamate
art. 104 disp. att. cod. proc. pen.
prescrizione generale sulla trascrizione del provvedimento di sequestro preventivo
La Corte interpreta che la trascrizione del sequestro non impedisce al giudice, per esigenze cautelari, di nominare un custode e privare il titolare della materiale disponibilità del bene
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
limiti alla motivazione dei motivi di ricorso in cassazione per materia cautelare
Richiamato come limite formale entro cui è stato articolato il ricorso
disciplinante la condanna per le spese processuali in caso di inammissibilità
Usato come fondamento per la condanna alle spese e per la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176
trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale
Citato per la regolare trasmissione delle conclusioni scritte
norme del codice penale richiamate dal ricorrente
Quelle norme sono state indicate dal ricorrente come violate ma la Corte le ha ritenute non adeguatamente provate o non pertinenti rispetto alle questioni decisive
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 3, n. 17390 del 27/02/2019, Alparone)
richiamata nella motivazione (Rv. 275594 - 01)
Usata per affermare che la trascrizione del sequestro non esclude la nomina del custode e la privazione della disponibilità materiale del bene
Massime di principio
- La trascrizione del provvedimento di sequestro preventivo presso la conservatoria non impedisce al giudice dell'esecuzione di nominare un custode e di sottrarre la materiale disponibilità del bene al titolare, se richiesto dalle esigenze cautelari
- Per ottenere la revoca di un sequestro preventivo per mancanza del periculum in mora è necessario offrire argomentazioni e fatti concreti e specifici; mere assertive affermazioni non sono sufficienti in cassazione
- La richiesta di sostituzione del custode richiede elementi probatori concreti e non può basarsi solo su accuse generiche o nomi di reati senza un convincente collegamento fattuale o giuridico
- Il giudice dell'esecuzione ha discrezionalità nel fissare termini ragionevoli (es. 60 giorni) per la cessazione dell'uso dell'immobile; tali termini, se motivati e proporzionati, difficilmente sono annullabili in sede di legittimità se non viene dimostrata l'arbitrio
- La Corte di Cassazione può dichiarare inammissibile un ricorso che non presenti un chiaro e specifico vizio di diritto; in tali casi il ricorrente può essere condannato non solo alle spese ma anche a somme a titolo di ammenda
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