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Sentenza

Sentenza del 21/03/2016 n. 2688 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Accertamento - Avviso di accertamento - Contribuzione alla Stazione sperimentale - Natura tributaria - Sussiste. Processo tributario - Litisconsorzio - Impugnazione cartella per vizi derivati- Facoltà - Responsabilità di Equitalia.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento di 3.358,92 euro relativa al contributo dovuto per l'anno 2011 alla Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari. La contestazione principale riguardava la mancata prova della notifica del precedente avviso di accertamento, ritenuto necessario perché il contributo, determinato annualmente in proporzione alle retribuzioni lorde del personale, ha natura tributaria e non costituisce un importo fisso e predeterminato. Equitalia aveva impugnato la sentenza di primo grado sostenendo, essenzialmente, la regolare notifica della cartella, ma tale circostanza non era decisiva, poiché la controversia riguardava l'assenza dell'atto presupposto.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale della Campania ha rigettato l'appello di Equitalia e confermato l'annullamento della cartella. Ha stabilito che il contributo alla Stazione sperimentale ha natura tributaria e deve essere preceduto da uno specifico avviso di accertamento, contenente la determinazione della pretesa. Poiché l'ente creditore non aveva fornito la prova della rituale notifica dell'avviso e Equitalia non aveva chiamato l'ente in causa, la cartella è stata ritenuta nulla per mancanza dell'atto presupposto. Le spese del grado sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Art. 23 del R.D. 31 ottobre 1923, n. 2523

    Prevede l'obbligo contributivo a carico delle aziende soggette alla contribuzione della Stazione sperimentale; il contributo è determinato in relazione alle retribuzioni lorde corrisposte.

  • Art. 7 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010

    Ha inciso sul riordino delle Stazioni sperimentali per l'industria, confermando il quadro istituzionale e finanziario nel quale si colloca il contributo.

  • D.Lgs. n. 540 del 1999

    Individua, tra le fonti di finanziamento delle Stazioni sperimentali, i contributi annuali dovuti dalle imprese interessate e i proventi derivanti dai servizi resi.

  • D.M. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2011

    Disciplina gli elementi rilevanti per la determinazione del contributo, collegandone l'ammontare alle retribuzioni lorde del personale dell'impresa.

  • Art. 39 del D.Lgs. n. 112 del 1999

    "Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato: in mancanza, risponde delle conseguenze della lite."

    Non configura un litisconsorzio necessario tra agente della riscossione ed ente impositore. Tuttavia, se l'agente non chiama in causa l'ente creditore in una controversia relativa alla pretesa sostanziale, sopporta le conseguenze processuali sfavorevoli.

  • Art. 2697 del codice civile

    Chi pretende di far valere un diritto deve provare i fatti costitutivi della propria pretesa. Nel caso concreto, gravava sull'ente creditore, o comunque sulla parte interessata, la prova della notifica dell'avviso di accertamento.

  • Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 16412 del 2007

    "La cartella di pagamento deve essere preceduta dalla rituale notifica dell'avviso di accertamento (ove necessario); in mancanza del quale essa è, di per sé, nulla."

    Quando la legge impone un atto impositivo preliminare, la sua mancata notifica rende invalida la successiva cartella, salvo che il contribuente ne abbia comunque acquisito conoscenza nei modi riconosciuti dall'ordinamento.

Massime di principio

  • Quando una cartella riguarda una pretesa non immediatamente determinata dalla legge, occorre verificare se sia necessario un precedente avviso di accertamento. Se tale atto è previsto, la sua notifica deve essere provata dall'ente creditore o dall'agente della riscossione.
  • La regolare notifica della cartella non sana, di per sé, la mancata notifica dell'atto presupposto: la cartella può essere annullata per difetto dell'atto preliminare.
  • Un contributo obbligatorio collegato a parametri economici dell'impresa e destinato al finanziamento di un ente pubblico può avere natura tributaria, anche se formalmente denominato contributo.
  • L'impugnazione della cartella può riguardare sia vizi propri della cartella sia vizi derivati dall'assenza o invalidità dell'atto presupposto.
  • L'agente della riscossione non è parte di un litisconsorzio necessario con l'ente impositore; tuttavia, se la controversia riguarda la fondatezza o la formazione della pretesa e l'agente omette di chiamare l'ente creditore, può rispondere delle conseguenze della lite.
  • La parte che invoca la validità della riscossione deve conservare e produrre la documentazione idonea a dimostrare notifiche, atti presupposti e formazione del credito.

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