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Sentenza

Sentenza del 21/03/2016 n. 195 - Comm. Trib. Prov. Varese

ACCERTAMENTO - IRES e IRAP - Motivazione per relationem dell'avviso di accertamento a documento esterno non conosciuto - Illegittimità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha contestato la legittimità dell’avviso di accertamento per difetto di motivazione e violazione del diritto di difesa. L’avviso richiamava, mediante motivazione per relationem, un processo verbale di constatazione redatto nei confronti di soggetti terzi, che non era stato notificato, allegato né comunque reso conoscibile alla ricorrente. Tale verbale costituiva l’atto istruttorio presupposto per la ricostruzione dei maggiori imponibili IRES e IRAP. L’Amministrazione aveva allegato soltanto il prospetto di una presunta contabilità parallela, senza mettere a disposizione la documentazione contabile utilizzata dalla Guardia di Finanza per effettuare i confronti e determinare le maggiori imposte.

La decisione

L’avviso di accertamento è stato ritenuto illegittimo. Il richiamo a un documento esterno non conosciuto né conoscibile dal contribuente non consente di individuare in modo completo i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa tributaria e impedisce un’effettiva difesa. La motivazione per relationem è ammissibile solo quando l’atto richiamato sia allegato, riprodotto nei suoi contenuti essenziali o comunque previamente conosciuto dal contribuente.

Norme richiamate

  • Principio di motivazione dell’avviso di accertamento

    L’atto impositivo deve esporre in modo sufficiente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa, permettendo al contribuente di comprendere l’accertamento e di difendersi.

  • Motivazione per relationem

    Il rinvio a un documento esterno è legittimo soltanto se il documento è allegato, riprodotto nei contenuti essenziali oppure già conosciuto o reso conoscibile al contribuente. Non è sufficiente un richiamo a un atto istruttorio ignoto che contenga gli elementi decisivi dell’accertamento.

  • Diritto di difesa del contribuente

    Il contribuente deve poter esaminare tutti gli elementi sostanziali posti a fondamento della pretesa fiscale; l’omessa conoscibilità della documentazione istruttoria essenziale rende l’accertamento lesivo del diritto di difesa.

Massime di principio

  • Un avviso di accertamento non può fondarsi in modo determinante su verbali, documenti contabili o altri atti esterni che il contribuente non abbia mai ricevuto né potuto consultare.
  • La motivazione per relationem è valida solo se il documento richiamato è allegato, integralmente o nei suoi contenuti essenziali, oppure se il contribuente ne aveva già conoscenza.
  • L’Amministrazione non può limitarsi ad allegare un prospetto riassuntivo o il risultato dei calcoli quando la verifica richiede documenti sottostanti indispensabili per controllare la correttezza della ricostruzione.
  • Se l’atto istruttorio ignoto contiene i presupposti essenziali della maggiore imposta, la sua mancata comunicazione può comportare l’illegittimità dell’intero avviso per difetto di motivazione e compressione del diritto di difesa.

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