Sentenza del 21/03/2016 n. 29 - Comm. Trib. II grado di Trento
PRESUPPOSTO ICI - RETE TRASPORTO - TRASMISSIONE LINEA ELETTRICA - NON SUSSISTE - ATTRIBUZIONE RENDITA CATASTALE - APPLICAZIONE RETROATTIVA.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'assoggettabilità all'ICI di una rete di trasporto e trasmissione di energia elettrica. La sentenza ha ritenuto che la rete, considerata autonomamente, non costituisca un immobile e non sia quindi direttamente soggetta all'imposta. L'imposizione può operare solo indirettamente, in relazione al fabbricato o al terreno sul quale la rete necessariamente insiste. È stata inoltre esaminata l'attribuzione della rendita catastale successiva all'accatastamento e la sua efficacia rispetto alle annualità precedenti.
La decisione
La rete elettrica non è stata considerata, di per sé, un bene imponibile ai fini ICI. Tuttavia, l'attribuzione della rendita catastale successiva all'accatastamento è stata ritenuta retroattiva e idonea a disciplinare tutte le annualità ancora suscettibili di modifica o rettifica. Il testo disponibile non indica espressamente le parti processuali né il dispositivo integrale, per cui non è possibile ricostruire con certezza l'esito formale del ricorso.
Norme richiamate
Imposta comunale sugli immobili (ICI)
L'ICI non si applica direttamente alla rete di trasporto-trasmissione elettrica considerata isolatamente, poiché essa non configura un immobile autonomo; l'imposizione può riguardare il fabbricato o il terreno cui la rete è riconducibile.
Disciplina catastale sull'attribuzione della rendita
La rendita catastale attribuita dopo l'accatastamento può avere efficacia retroattiva e incidere sulle annualità d'imposta ancora aperte, cioè non definitivamente consolidate e ancora modificabili o rettificabili.
Massime di principio
- Un'infrastruttura o un impianto non è automaticamente soggetto all'imposta immobiliare per il solo fatto di esistere: occorre verificare se costituisca un immobile autonomo secondo la disciplina catastale.
- Quando un bene non è autonomamente qualificabile come immobile, l'imposizione può essere riferita al terreno o al fabbricato sul quale insiste, se ne ricorrono i presupposti.
- L'accatastamento e l'attribuzione della rendita possono produrre effetti anche sulle annualità pregresse ancora aperte, purché l'amministrazione sia nei termini per procedere all'accertamento o alla rettifica.
- Per stabilire l'esito concreto di una controversia analoga è necessario verificare il testo integrale della sentenza, l'identità delle parti, la classificazione catastale del bene e la situazione di definitività o meno delle annualità interessate.
Testo integrale
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