Sentenza del 21/03/2016 n. 138 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
NON DISPONIBILE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che aveva accolto il ricorso della società contro il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso dell’imposta di registro versata per un decreto ingiuntivo. Secondo l’Ufficio, il decreto ingiuntivo emesso su richiesta di un istituto di credito avrebbe dovuto scontare l’imposta di registro proporzionale del 3%, almeno con riferimento al capitale mutuato e agli interessi, ritenuti autonomamente assoggettabili a imposta di registro. La società ha sostenuto invece che il decreto riguardava crediti derivanti da un’operazione di finanziamento bancario, soggetta al regime di alternatività tra IVA e imposta di registro, con conseguente applicazione dell’imposta di registro in misura fissa.
La decisione
Il Collegio ha rigettato l’eccezione di inammissibilità dell’appello proposta dalla società, ritenendo che l’Agenzia avesse sufficientemente specificato le proprie censure. Nel merito, ha però ritenuto infondato l’appello. Ha affermato che i finanziamenti bancari costituiscono prestazioni di servizi potenzialmente soggette a IVA, anche quando operano in regime di esenzione, e che, in applicazione del principio di alternatività tra IVA e imposta di registro, i decreti ingiuntivi relativi a tali operazioni devono essere registrati in misura fissa. È stata quindi confermata la sentenza favorevole alla società e riconosciuto il diritto al rimborso dell’imposta di registro proporzionale indebitamente applicata. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
Art. 40 del D.P.R. n. 131/1986
Principio di alternatività tra IVA e imposta di registro
Le operazioni già soggette, anche potenzialmente o in regime di esenzione, alla disciplina IVA non devono essere assoggettate all’imposta di registro proporzionale. Per i relativi provvedimenti giudiziali si applica l’imposta di registro in misura fissa.
Art. 8, Parte I, della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986, Nota II
Applicazione dell’imposta di registro in misura fissa ai decreti ingiuntivi relativi a operazioni soggette a IVA
La norma conferma che i decreti ingiuntivi aventi a oggetto il pagamento di somme derivanti da operazioni soggette a IVA sono registrati con imposta fissa, anziché con aliquota proporzionale.
Art. 3 del D.P.R. n. 633/1972
Le operazioni di finanziamento bancario sono qualificate come prestazioni di servizi e rientrano, in linea generale, nel campo di applicazione dell’IVA.
Art. 10, comma 1, n. 1, del D.P.R. n. 633/1972
Esenzione IVA per determinate operazioni finanziarie
L’esenzione dall’IVA non esclude l’applicazione del principio di alternatività: un’operazione finanziaria esente può comunque impedire l’applicazione dell’imposta di registro proporzionale.
Art. 15 del D.P.R. n. 633/1972
Richiamato dall’Agenzia delle Entrate a sostegno della propria tesi, ma non ritenuto decisivo dal Collegio rispetto al principio di alternatività applicato alle operazioni di finanziamento.
Art. 342 del codice di procedura civile
L’eccezione di inammissibilità dell’appello è stata respinta perché l’Agenzia aveva indicato in modo sufficientemente specifico le proprie censure contro la decisione di primo grado.
Cassazione civile, sentenze n. 28091 del 19 dicembre 2005, n. 3316 del 19 febbraio 2004 e n. 2696 del 21 febbraio 2003
La giurisprudenza richiamata sostiene che il decreto ingiuntivo ottenuto da una banca per il recupero di un finanziamento riguarda un pagamento riconducibile a un’operazione soggetta al regime IVA; pertanto il decreto deve scontare l’imposta di registro in misura fissa.
Massime di principio
- Quando un decreto ingiuntivo riguarda crediti derivanti da un finanziamento bancario concesso da un soggetto passivo IVA, occorre verificare anzitutto il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro.
- La circostanza che l’operazione finanziaria sia esente da IVA non comporta automaticamente l’applicazione dell’imposta di registro proporzionale: l’esenzione può comunque mantenere applicabile il regime di alternatività.
- Per stabilire il regime fiscale del decreto ingiuntivo è determinante la natura dell’operazione sottostante e la posizione del creditore, più che la qualifica fiscale del soggetto ingiunto.
- Se il decreto ingiuntivo condanna al pagamento di somme riconducibili unitariamente a un finanziamento bancario, capitale e interessi non devono necessariamente essere tassati separatamente con imposta di registro proporzionale.
- In casi analoghi, il contribuente può valutare la richiesta di rimborso dell’imposta di registro proporzionale eventualmente versata, purché siano verificati i termini, la documentazione dell’operazione e l’effettiva riconducibilità del credito a un’attività finanziaria soggetta al regime IVA.
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