Sentenza del 21/03/2016 n. 199 - Comm. Trib. Prov. Varese
ACCERTAMENTO - IRPEF - Attività di accertamento solo sul socio - Illegittima.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta. È stato ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento notificato al socio, poiché l’attività accertativa nei confronti del socio deve essere collegata e non disgiunta da quella nei confronti della società. In assenza dell’accertamento societario presupposto, l’atto rivolto al socio è stato annullato.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità dell’accertamento IRPEF emesso nei suoi confronti come socio, sostenendo che l’accertamento personale non potesse essere svolto autonomamente rispetto a quello riguardante la società. In particolare, mancava l’atto presupposto, cioè l’accertamento del maggior reddito in capo alla società, dal quale avrebbe dovuto derivare l’imputazione pro quota al socio.
Massime di principio
- Quando il reddito del socio deriva da un accertamento effettuato nei confronti della società, l’accertamento personale del socio presuppone l’esistenza e la validità dell’atto societario.
- L’Amministrazione finanziaria non può fondare l’accertamento nei confronti del socio su un maggior reddito societario non previamente accertato nei confronti della società.
- L’assenza dell’atto presupposto rende illegittimo l’avviso notificato al socio e può comportarne l’annullamento.
- In situazioni analoghe occorre verificare la sequenza degli atti: accertamento della società, determinazione del reddito imputabile e successivo accertamento nei confronti del socio.
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