Sentenza del 21/03/2016 n. 108 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Testo non disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La Società "A" S.r.l. ha impugnato l'avviso di accertamento emesso ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 472/1997, con il quale l'Amministrazione finanziaria le aveva attribuito responsabilità solidale per il reddito d'impresa e le imposte riferibili alla Società "B" S.r.l. per l'anno 2007. L'Agenzia aveva ritenuto sussistente una cessione d'azienda fraudolenta sulla base della coincidenza dell'attività, dell'apparato aziendale, dell'unico socio, della voltura dei contratti e della prosecuzione dei rapporti di lavoro. La società ha contestato, tra l'altro, la tardività e l'illegittimità dell'avviso integrativo notificatole nel 2013, poiché l'avviso originario del 2011 era stato notificato soltanto alla Società "B" S.r.l., sebbene "A" fosse già esistente e conosciuta dall'Amministrazione.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva respinto il ricorso. In appello, invece, la decisione è stata riformata. Il giudice ha stabilito che, anche in presenza di coobbligazione solidale ex art. 14 del D.Lgs. 472/1997, l'avviso di accertamento deve essere formato e notificato nei termini di legge a ciascun coobbligato. L'avviso originario notificato soltanto alla Società "B" non poteva legittimare la successiva notifica a "A" di un avviso integrativo, ormai tardivo, né poteva rendere definitivi nei confronti di "A" gli elementi dell'accertamento che essa non aveva mai potuto contestare. L'appello è stato quindi accolto, l'avviso di accertamento è stato annullato e l'Agenzia delle Entrate è stata condannata a rifondere le spese di entrambi i gradi, liquidate in complessivi 19.000 euro, oltre accessori, spese generali e contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 14 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda, per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore.
La norma prevede la responsabilità solidale del cessionario d'azienda per determinati debiti tributari del cedente, ma la responsabilità è subordinata alla preventiva escussione del cedente e limitata al valore dell'azienda o del ramo trasferito. La norma non esonera l'Amministrazione dall'obbligo di notificare l'atto impositivo a ciascun coobbligato entro i termini di legge.
Art. 14, comma 5, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Consente di contrastare le operazioni di cessione d'azienda effettuate in frode ai creditori tributari. Nel caso esaminato, tuttavia, l'applicazione della norma non ha sanato la mancata notifica dell'accertamento originario alla società ritenuta cessionaria.
Art. 24, primo comma, della Costituzione
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Ogni coobbligato deve poter conoscere tempestivamente la pretesa tributaria e contestarla autonomamente. Non è ammissibile che la definitività dell'accertamento nei confronti di un soggetto privi un altro coobbligato della possibilità effettiva di difendersi.
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 180/E del 10 luglio 1998
Il beneficio della preventiva escussione impone all'ufficio o all'ente di procedere, anzitutto, in via esecutiva nei confronti del cedente. Chiusa questa fase, il credito residuo può essere fatto valere nei confronti del cessionario.
La responsabilità del cessionario ha natura sussidiaria: l'Amministrazione deve prima tentare il recupero nei confronti del cedente e può rivolgersi al cessionario solo per l'eventuale credito residuo.
Massime di principio
- In presenza di coobbligazione tributaria, l'Amministrazione deve notificare l'avviso di accertamento a ciascun coobbligato entro i termini decadenziali; la notifica a uno solo non basta a fondare la pretesa verso gli altri.
- Un successivo avviso integrativo non può essere utilizzato per notificare per la prima volta a un coobbligato una pretesa ormai tardiva, né può attribuirgli automaticamente come definitivi contenuti che non ha mai avuto la possibilità di contestare.
- La solidarietà tra cedente e cessionario d'azienda non elimina le garanzie procedimentali e il diritto autonomo di difesa del cessionario.
- Il cessionario può essere chiamato a rispondere dei debiti tributari del cedente solo nei limiti previsti dalla legge, compresi il beneficio della preventiva escussione e il limite del valore dell'azienda o del ramo trasferito.
- La sostanziale continuità dell'attività, dei contratti, dei dipendenti e della compagine sociale può costituire indizio di cessione d'azienda o di operazione fraudolenta, ma non esonera l'Amministrazione dal rispetto dei termini e delle formalità di notifica.
- La mancata conoscenza tempestiva dell'accertamento da parte di un coobbligato può comportare l'illegittimità dell'atto successivamente notificato nei suoi confronti, soprattutto quando gli impedisca di contestare nel merito la pretesa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 21 mar 2016Sentenza del 21/03/2016 n. 29 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 21 mar 2016Sentenza del 21/03/2016 n. 138 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 21 mar 2016Sentenza del 21/03/2016 n. 139 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 21 mar 2016Sentenza del 21/03/2016 n. 195 - Comm. Trib. Prov. Varese
- Sentenza · 21 mar 2016Sentenza del 21/03/2016 n. 199 - Comm. Trib. Prov. Varese
- Sentenza · 21 mar 2016Sentenza del 21/03/2016 n. 218 - Comm. Trib. Prov. Brescia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →