Cassazione Penale, Ordinanza n. 27898/2025 del 29/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non emerge dal testo l'esatto reato contestato, ma la vicenda riguarda un accertamento con alcoltest e la conseguente impugnazione della decisione di appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso era proposto contro la sentenza della Corte d'appello di Palermo. Dalla motivazione dell'ordinanza emergono due doglianze: con il primo motivo il ricorrente contestava la disciplina applicata in tema di prescrizione, sostenendo in sostanza che la sospensione del corso della prescrizione non dovesse operare nel caso concreto; con il secondo motivo deduceva il mancato avviso al conducente contravvenzionato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia ai fini dell'alcoltest, assumendo che tale omissione avrebbe inficiato l'accertamento. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato alla luce del principio delle Sezioni Unite sulla successione delle leggi in materia di prescrizione, e il secondo motivo inammissibile nel suo contenuto perché riproponeva una questione di fatto già smentita dalla sentenza impugnata e non riconsiderabile nel ristretto sindacato di legittimità.
Norme richiamate
disciplina della sospensione del corso della prescrizione
La sospensione del corso della prescrizione prevista dalla versione introdotta dalla legge n. 103 del 2017 si applica ai reati commessi nel periodo di vigenza di tale legge, cioè dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019; non è stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge n. 3 del 2019 né dalla legge n. 134 del 2021.
La disciplina introdotta da questa legge sulla sospensione della prescrizione si applica ai reati commessi nel suo periodo di vigenza.
Non produce effetti abrogativi retroattivi sulla disciplina della sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017.
Per i reati commessi dal 1° gennaio 2020 si applica la disciplina sistematizzata da questa legge; non determina abrogazione retroattiva della disciplina previgente.
Il sindacato di legittimità non consente una nuova valutazione del fatto o la riproposizione di questioni già risolte in sede di merito.
Massime di principio
- In materia di prescrizione, la disciplina della sospensione del corso della prescrizione introdotta nel 2017 si applica ai fatti commessi nel periodo di vigenza della relativa legge, senza abrogazioni retroattive per effetto delle successive riforme.
- Le successive modifiche legislative in tema di prescrizione vanno coordinate secondo il criterio temporale del tempus commissi delicti, distinguendo i fatti commessi nel periodo 3 agosto 2017-31 dicembre 2019 da quelli commessi dal 1° gennaio 2020.
- Nel giudizio di legittimità non è ammissibile riproporre come vizio di diritto una questione che la sentenza impugnata ha già escluso in fatto, quando ciò comporti una rivalutazione del compendio probatorio.
- La deduzione relativa alla mancata informazione sulla facoltà di assistenza difensiva nell'esecuzione dell'alcoltest, se contrastata dalla decisione di merito, non può essere riconsiderata in cassazione come se fosse un accertamento di merito.
- Quando il ricorso è fondato su motivi manifestamente infondati o su censure non scrutinabili in sede di legittimità, il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze economiche previste.
- rami
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