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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23624/2026 del 25/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p., sostenendo di non aver avuto conoscenza della celebrazione del processo che ha portato alla sua condanna per il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.). Ha dedotto che le nomine di difensori di fiducia tutte anteriori al decreto che dispone il giudizio e alla notifica del decreto di fissazione dell'udienza dimostrano che egli si trovava nella fase investigativa (indagato) e non era imputato, perciò non avrebbe avuto conoscenza del processo e non avrebbe potuto partecipare.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondate le istanze di rescissione poiché dagli atti emergeva che il ricorrente aveva effettivamente avuto conoscenza del procedimento: revocate due nomine precedenti, il 4 aprile 2022 il Salim nominò difensore di fiducia l'avv. Marco Romagnoli, eleggendo domicilio presso di lui e conferendogli procura speciale per chiedere il rito abbreviato; il decreto che disponeva il giudizio fu notificato al domicilio eletto; il difensore presentò e ottenne il rito abbreviato per conto del Salim e alla successiva udienza il difensore produsse dichiarazioni spontanee sottoscritte dal suo assistito in data 6/12/2022. La Corte ha ritenuto che non fosse stata fornita alcuna prova concreta della mancata e incolpevole conoscenza del processo e che le accuse di falso contro l'avv. Romagnoli fossero prive di prova. Perciò la domanda di rescissione è stata respinta e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 629-bis c.p.p.

    Norma che disciplina la rescissione del giudicato per la mancata conoscenza del processo da parte dell'imputato; richiede che la mancata conoscenza sia incolpevole e non derivante da volontaria sottrazione

  • art. 420-bis c.p.p.

    Richiamata nella giurisprudenza come correlata all'art. 629-bis; tutela l'imputato non presente fisicamente in udienza e delimita le ipotesi di rimedio per ignoranza incolpevole della celebrazione del processo

  • art. 630 c.p.

    Norma sostanziale che definisce il reato contestato al ricorrente: sequestro di persona a scopo di estorsione

  • art. 616 c.p.p.

    Norma processuale che consente la condanna alle spese processuali a carico della parte soccombente; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. U., pronunce citate: Innaro, n. 28912/2019; Sez. U. n. 23948/2019 - P.G. c. Ismail Darwish Mhame; Sez. U. n. 15498/2020 - Lovric; Sez. 5 n. 7428/2024)

    citazioni delle pronunce come riportate nell'ordinanza impugnata

    La giurisprudenza afferma che la celebrazione del processo in assenza dell'imputato non è ostata dalla mancata conoscenza quando risulti che l'imputato si è deliberatamente sottratto; la prova della volontaria sottrazione può essere desunta da indici positivi valutati dal giudice di merito (es. elezione di domicilio, nomina di difensore, ricezione di notifiche, conferimento di procure speciali, partecipazione o atti difensivi tramite avvocato). Occorre almeno un 'principio' di prova concreto e verificabile a sostegno dell'ignoranza incolpevole

Massime di principio

  • La rescissione del giudicato per mancata conoscenza (art. 629-bis c.p.p.) richiede che la mancata partecipazione sia incolpevole: chi chiede lo strumento deve offrire almeno un 'principio' di prova concreto e verificabile e non mere affermazioni autoreferenziali
  • Le nomine di difensori non sono automaticamente indice di ignoranza del procedimento: vanno valutate le modalità e i tempi (elezione di domicilio, procura speciale, successivi atti difensivi) per stabilire se vi sia stata effettiva conoscenza
  • Indicatori come l'elezione di domicilio presso un difensore, la notificazione al domicilio eletto, il conferimento di procura speciale per atti processuali e l'effettuazione di scelte processuali (es. rito abbreviato) sono elementi fortemente indicativi di conoscenza del processo e possono far ragionevolmente configurare una volontaria sottrazione
  • In caso si voglia invocare l'ignoranza incolpevole, è essenziale conservare e documentare elementi concreti (tentativi di notifica andati a vuoto, resoconti di comunicazioni non ricevute, attestazioni formali di mancata conoscenza) che consentano una verifica processuale
  • Il giudice di merito ha un ampio potere di apprezzamento degli indici di volontaria sottrazione; le decisioni devono però motivare in termini logici e circostanziati la valutazione degli elementi di fatto

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