Cassazione Penale, Sentenza n. 23624/2026 del 25/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p., sostenendo di non aver avuto conoscenza della celebrazione del processo che ha portato alla sua condanna per il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.). Ha dedotto che le nomine di difensori di fiducia tutte anteriori al decreto che dispone il giudizio e alla notifica del decreto di fissazione dell'udienza dimostrano che egli si trovava nella fase investigativa (indagato) e non era imputato, perciò non avrebbe avuto conoscenza del processo e non avrebbe potuto partecipare.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondate le istanze di rescissione poiché dagli atti emergeva che il ricorrente aveva effettivamente avuto conoscenza del procedimento: revocate due nomine precedenti, il 4 aprile 2022 il Salim nominò difensore di fiducia l'avv. Marco Romagnoli, eleggendo domicilio presso di lui e conferendogli procura speciale per chiedere il rito abbreviato; il decreto che disponeva il giudizio fu notificato al domicilio eletto; il difensore presentò e ottenne il rito abbreviato per conto del Salim e alla successiva udienza il difensore produsse dichiarazioni spontanee sottoscritte dal suo assistito in data 6/12/2022. La Corte ha ritenuto che non fosse stata fornita alcuna prova concreta della mancata e incolpevole conoscenza del processo e che le accuse di falso contro l'avv. Romagnoli fossero prive di prova. Perciò la domanda di rescissione è stata respinta e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma che disciplina la rescissione del giudicato per la mancata conoscenza del processo da parte dell'imputato; richiede che la mancata conoscenza sia incolpevole e non derivante da volontaria sottrazione
Richiamata nella giurisprudenza come correlata all'art. 629-bis; tutela l'imputato non presente fisicamente in udienza e delimita le ipotesi di rimedio per ignoranza incolpevole della celebrazione del processo
Norma sostanziale che definisce il reato contestato al ricorrente: sequestro di persona a scopo di estorsione
Norma processuale che consente la condanna alle spese processuali a carico della parte soccombente; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento
Giurisprudenza di legittimità (Sez. U., pronunce citate: Innaro, n. 28912/2019; Sez. U. n. 23948/2019 - P.G. c. Ismail Darwish Mhame; Sez. U. n. 15498/2020 - Lovric; Sez. 5 n. 7428/2024)
citazioni delle pronunce come riportate nell'ordinanza impugnata
La giurisprudenza afferma che la celebrazione del processo in assenza dell'imputato non è ostata dalla mancata conoscenza quando risulti che l'imputato si è deliberatamente sottratto; la prova della volontaria sottrazione può essere desunta da indici positivi valutati dal giudice di merito (es. elezione di domicilio, nomina di difensore, ricezione di notifiche, conferimento di procure speciali, partecipazione o atti difensivi tramite avvocato). Occorre almeno un 'principio' di prova concreto e verificabile a sostegno dell'ignoranza incolpevole
Massime di principio
- La rescissione del giudicato per mancata conoscenza (art. 629-bis c.p.p.) richiede che la mancata partecipazione sia incolpevole: chi chiede lo strumento deve offrire almeno un 'principio' di prova concreto e verificabile e non mere affermazioni autoreferenziali
- Le nomine di difensori non sono automaticamente indice di ignoranza del procedimento: vanno valutate le modalità e i tempi (elezione di domicilio, procura speciale, successivi atti difensivi) per stabilire se vi sia stata effettiva conoscenza
- Indicatori come l'elezione di domicilio presso un difensore, la notificazione al domicilio eletto, il conferimento di procura speciale per atti processuali e l'effettuazione di scelte processuali (es. rito abbreviato) sono elementi fortemente indicativi di conoscenza del processo e possono far ragionevolmente configurare una volontaria sottrazione
- In caso si voglia invocare l'ignoranza incolpevole, è essenziale conservare e documentare elementi concreti (tentativi di notifica andati a vuoto, resoconti di comunicazioni non ricevute, attestazioni formali di mancata conoscenza) che consentano una verifica processuale
- Il giudice di merito ha un ampio potere di apprezzamento degli indici di volontaria sottrazione; le decisioni devono però motivare in termini logici e circostanziati la valutazione degli elementi di fatto
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