Cassazione Civile, Ordinanza n. 15462/2024 del 03/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una serie di accertamenti per gli anni d’imposta 2005, 2006, 2007 e 2008 con cui erano stati contestati a una società maggiori ricavi ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, in relazione alla plusvalenza realizzata dalla vendita di terreni a un’altra società. Sulla base del giudicato formatosi su tali accertamenti, l’Ufficio aveva iscritto a ruolo le imposte dovute e notificato una cartella di pagamento, poi impugnata dalla società e dai soci. Dopo il rigetto in appello della loro opposizione, i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dei principi generali del processo tributario in tema di poteri del giudice tributario e di natura del processo, ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 360, n. 3, c.p.c. Nel corso del giudizio di legittimità i ricorrenti hanno depositato rinuncia al ricorso, rappresentando di avere ottenuto la definizione agevolata della lite e lo sgravio della pretesa fiscale veicolata dalla cartella impugnata; la rinuncia non era però stata notificata né accettata dalla controparte.
La decisione
La Corte ha rilevato che la rinuncia al ricorso, pur sottoscritta dal difensore munito di specifico mandato, non era stata notificata alla controparte né accettata dall’Agenzia delle Entrate, sicché non poteva produrre estinzione del processo ai sensi dell’art. 390 c.p.c. In applicazione dell’orientamento di legittimità richiamato, ha tuttavia ritenuto che tale rinuncia comportasse il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione e ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
È richiamato quale parametro del motivo di ricorso per cassazione, fondato sulla dedotta violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
artt. 1 e 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992
Sono invocati dai ricorrenti a sostegno della censura sui poteri del giudice tributario e sulla natura del processo tributario.
La rinuncia al ricorso, se non notificata alla controparte e non accettata, non determina l’estinzione del processo; può però integrare un sopravvenuto difetto di interesse con conseguente inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso in cassazione, quando non rispetti i requisiti formali dell’art. 390 c.p.c. perché non notificata alla controparte e non accettata, non estingue il giudizio.
- Anche in difetto di estinzione, la rinuncia al ricorso può determinare l’inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, se emerge che la pretesa sostanziale è stata definita o meno attuale.
- In sede di legittimità, quando l’unico motivo risulta travolto da una sopravvenienza che elimina l’interesse a coltivare l’impugnazione, la Corte può dichiarare l’inammissibilità del ricorso senza esaminare il merito della censura.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando la definizione della lite intervenga per effetto di una rinuncia o di una sopravvenienza che renda non utile la decisione sul ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 3 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15363/2024 del 03/06/2024
- ordinanza_civile · 3 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15365/2024 del 03/06/2024
- ordinanza_civile · 3 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15366/2024 del 03/06/2024
- ordinanza_civile · 3 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15367/2024 del 03/06/2024
- ordinanza_civile · 3 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15368/2024 del 03/06/2024
- ordinanza_civile · 3 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15369/2024 del 03/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →