Sentenza n. 6212/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari - del provvedimento impugnato avente ad oggetto il verbale prot.n. -OMISSIS- di non idoneità al concorso notificato il 21.11.2025 mezzo pec dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Concorsi per l'assunzione di 4918 Allievi Carabinieri con ferma quadriennale - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento -Commissione Medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici in persona del legale rapp.te p.t. a seguito del quale il ricorrente è risultato “non idoneo” ; -ove lesivo dell'interesse del ricorrente, dell'art. 11 punto 7/c del bando di concorso; -ove esistente, della graduatoria provvisoria di merito, di cui non si conoscono estremi e contenuto, del Concorso per l'assunzione di 4918 Allievi Carabinieri con ferma quadriennale nella parte in cui non inserisce il ricorrente tra gli idonei vincitori; -ove esistente, della graduatoria definitiva di merito, di cui non si conoscono estremi e contenuto, del Concorso per l'assunzione di 4918 Allievi Carabinieri con ferma quadriennale nella parte in cui non inserisce il ricorrente tra gli idonei vincitori; -di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente o comunque collegato, e di qualsiasi altro atto medio tempore adottato; con la conseguente declaratoria di riammissione del ricorrente, anche in sovrannumero visto il decreto aumento posti del 29.12.25, alle ulteriori fasi del concorso per l'assunzione di 4918 Allievi Carabinieri con ferma quadriennale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità agli accertamenti psico-fisici del concorso per 4.918 allievi carabinieri, fondato sul superamento dei limiti di massa grassa e indice di massa corporea e sulla presenza di un tatuaggio visibile con l'uniforme
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità, deducendo violazione delle norme concorsuali e delle disposizioni sui requisiti psico-fisici, nonché eccesso di potere sotto vari profili. Con il primo motivo ha contestato l'esattezza delle misurazioni effettuate in sede concorsuale relativamente alla percentuale di massa grassa e all'indice di massa corporea, producendo esami successivi dai quali risultavano valori inferiori e asseritamente compatibili con l'idoneità. Con il secondo motivo ha sostenuto che il tatuaggio localizzato sul polso sinistro fosse in fase avanzata di rimozione mediante laser e non dovesse quindi determinare l'esclusione. Ha chiesto l'annullamento degli atti e la riammissione alle ulteriori prove, anche in sovrannumero.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. e ha respinto il ricorso applicando il principio della ragione più liquida. Il provvedimento era plurimotivato, poiché fondato autonomamente sia sul superamento dei limiti di massa grassa e indice di massa corporea, sia sulla presenza di un tatuaggio visibile con l'uniforme. Il Collegio ha esaminato il motivo relativo al tatuaggio e lo ha ritenuto infondato: dalla documentazione amministrativa e fotografica risultava che, alla data della visita concorsuale del 21 novembre 2025, il tatuaggio, pur in corso di rimozione, era ancora visibile e identificabile. La situazione successiva, documentata dal ricorrente al gennaio 2026, non poteva incidere sul giudizio, dovendo i requisiti fisiopsichici essere accertati al momento della visita della Commissione. La presenza di un tatuaggio in una zona visibile con qualunque capo dell'uniforme è stata ritenuta sufficiente a giustificare la non idoneità, spettando alla Commissione un mero accertamento tecnico sulla localizzazione e visibilità. Il TAR ha dichiarato assorbite le censure relative alle misurazioni, perché la legittimità di una sola delle ragioni autonome è sufficiente a sorreggere l'atto plurimotivato. Ha comunque rilevato, ad abundantiam, che le misurazioni successive di massa grassa e indice di massa corporea non erano idonee a smentire quelle concorsuali, trattandosi di parametri variabili nel tempo e non replicabili fuori dal contesto della visita. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore del Ministero della Difesa, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
definizione della controversia in esito all'udienza cautelare con sentenza in forma semplificata
Consente la definizione immediata del giudizio quando ne ricorrono i presupposti, previo avviso alle parti.
art. 11, comma 6, lett. c), del bando di concorso
tatuaggio ... visibile con l'uniforme
La presenza di un tatuaggio visibile con l'uniforme costituisce causa di non idoneità secondo la disciplina concorsuale.
È richiamato quale fonte del limite massimo relativo alla percentuale di massa grassa per i candidati di genere maschile.
È richiamato insieme all'art. 587 d.P.R. n. 90/2010 quale disciplina dei requisiti psico-fisici concorsuali.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato in materia di protezione dei dati relativi alla salute, ai fini dell'oscuramento del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
È richiamato quale ulteriore base normativa per la protezione dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Nei concorsi per il reclutamento nelle Forze armate o di polizia, la presenza di un tatuaggio localizzato in una zona visibile con un qualsiasi capo dell'uniforme può costituire, in presenza di una previsione del bando, autonoma ragione di non idoneità.
- I requisiti fisiopsichici concorsuali devono essere verificati con riferimento alla situazione esistente al momento della visita della Commissione; non rilevano, ai fini dell'impugnazione del giudizio, modificazioni o miglioramenti intervenuti successivamente.
- Un tatuaggio in corso di rimozione non esclude la causa di non idoneità finché resti visibile e identificabile; assume rilievo l'eliminazione integrale della visibilità, fino alla trasformazione in un mero esito cicatriziale.
- In presenza di un provvedimento plurimotivato, la legittimità di una sola ragione autonoma e sufficiente a sostenerlo consente il rigetto del ricorso, con assorbimento delle censure rivolte contro le altre motivazioni.
- Le misurazioni di peso, indice di massa corporea e percentuale di massa grassa, essendo soggette a variazione nel tempo, non sono in linea di principio replicabili fuori dal contesto concorsuale; esami effettuati successivamente non dimostrano necessariamente l'erroneità della misurazione originaria.
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