Cassazione Penale, Sentenza n. 522/2023 del 10/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione con unico motivo per violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. per mancata esclusione della continuazione fra i reati contestati: il difensore censura il riconoscimento della continuazione tra la detenzione di cocaina e quella di hashish nonostante, nell'imputazione, fosse prospettata un'unica condotta ai sensi dell'art. 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e per essere confusamente proposto (unico motivo che sovrappone questioni diverse). Ha ritenuto che la Corte d'appello abbia esaminato e confutato adeguatamente le doglianze, abbia correttamente riconosciuto il vincolo della continuazione in conformità alla giurisprudenza della Suprema Corte, e che non vi sia violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza. Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73, commi 1 e 1-bis
La Corte ha ritenuto che la pluralità delle tipologie di stupefacente (cocaina e hashish), come specificata nell'imputazione, legittima il riconoscimento di autonome fattispecie unite dal vincolo della continuazione, anche in assenza di un formale richiamo al quarto comma dell'art. 73
La norma è invocata dal ricorrente nella parte relativa alla correlazione tra imputazione e sentenza; la Cassazione ha constatato che la censura era già stata esaminata e confutata dalla Corte d'appello e che il ricorso non ha fornito argomentazioni critiche sufficienti per ritenere la violazione
art. 73, quarto comma (richiamato nella motivazione)
La Corte osserva che, pur senza formale richiamo al quarto comma, la chiara specificazione delle diverse sostanze nell'atto di accusa è sufficiente a rispettare il principio di correlazione fra accusa e sentenza
Massime di principio
- La mera formulazione di un unico motivo di ricorso che sovrappone più questioni senza argomentarle separatamente può determinare l'inammissibilità per confusione e mancanza di specifiche censure
- Quando nell'imputazione sono esplicitamente indicate plurime tipologie di sostanza (es. cocaina e hashish), il giudice può qualificare autonome fattispecie unite dal vincolo della continuazione anche se non c'è un richiamo formale al quarto comma dell'art. 73; conta la chiarezza dell'articolazione dell'accusa
- Per contestare il riconoscimento della continuazione occorre fornire contro-argomentazioni concrete rispetto alla motivazione del giudice: enunciazioni apodittiche non sono sufficienti per ottenere l'accoglimento
- Il principio di correlazione fra accusa e sentenza è rispettato quando l'imputazione descrive sufficientemente la pluralità degli illeciti imputati, evitando così vizi formali solo apparenti
- La Suprema Corte tende a seguire la propria giurisprudenza consolidata (es. massime su continuazione) quando valuta la sussistenza del vincolo continuativo tra reati di detenzione di diverse sostanze
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