Cassazione Penale, Sentenza n. 49247/2022 del 27/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva riformato, limitatamente alla pena, la decisione di primo grado di condanna per resistenza a pubblico ufficiale. Il ricorso presenta due motivi: (1) vizio procedurale relativo al procedimento cartolare d'appello, con la censura che la sentenza avrebbe affermato erroneamente che la difesa non aveva prodotto conclusioni per l'udienza del 9 marzo 2022, mentre la difesa sostiene di averle depositate via PEC il 4 marzo 2022; si eccepisce inoltre l'inammissibilità delle conclusioni del P.G. per tardività (depositate il 2 marzo 2022) e per abnormità. (2) violazione dell'art. 337 c.p. (come dedotto dal ricorrente) e manifesta contraddittorietà della motivazione: il ricorrente sostiene che i fatti dimostrerebbero una resistenza passiva (era sdraiato a terra e si dimenava), mentre la sentenza parla di violenza esercitata dall'imputato.
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile. Sul primo motivo la Corte di cassazione ritiene manifestamente infondato l'appunto procedurale perché le conclusioni difensive sono state ritenute tardive (la Corte indica una trasmissione il 4 maggio 2022), dunque non rispettoso del termine perentorio previsto dall'art. 23-bis, comma 2, del d.l. n. 137/2020 (termine di cinque giorni prima dell'udienza). La Corte richiama l'orientamento consolidato secondo cui le memorie depositate oltre i termini previsti dalla disciplina emergenziale (ispirata al modello dell'art. 611 c.p.p.) non possono essere considerate. Sul secondo motivo la Corte lo ritiene inammissibile perché esso si limita a proporre una lettura alternativa dei fatti e sollecita una rivalutazione di merito, cosa non consentita in sede di legittimità. La motivazione di merito (confermata) descrive un comportamento dell'imputato in evidente stato di alterazione alcolica, oppositivo, che si dimenava e tentava di sferrare calci agli operanti, richiedendo l'intervento di altre pattuglie. Conseguentemente il ricorso è rigettato; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 23-bis, comma 2, d.l. n. 137/2020
termine di cinque giorni precedenti l'udienza
La Corte ha interpretato tale norma come perentoria nella disciplina emergenziale del procedimento cartolare di appello: le conclusioni depositate dopo il termine non possono essere prese in considerazione
memorie e produzioni difensive depositate in violazione dei termini di quindici e cinque giorni "liberi" prima dell'udienza
La giurisprudenza citata utilizza l'art. 611 c.p.p. come modello interpretativo per la disciplina emergenziale, ritenendo tardive e inammissibili le memorie depositate oltre i termini previsti
Il ricorrente aveva invocato una violazione di questa norma (come indicato nel motivo), ma dalla decisione emerge che la Cassazione non ha ritenuto la censura fondata: la questione sollevata implicava una rivalutazione di merito dei fatti e della prova, non sindacabile in cassazione
Massime di principio
- Nei procedimenti d'appello trattati per via cartolare (incluse le discipline emergenziali) i termini per il deposito di memorie e conclusioni sono perentori: depositi oltre il termine normalmente non vengono presi in considerazione.
- La Corte di cassazione non è sede per la riconsiderazione dei fatti e della prova: i motivi che si limitano a proporre una diversa valutazione del materiale probatorio sono inammissibili o manifestamente infondati.
- Per contestare la valutazione di violenza vs resistenza passiva occorre dimostrare profili di illogicità, contraddittorietà o insufficienza della motivazione dei giudici di merito, non limitarsi a un'interpretazione alternativa dei fatti.
- È essenziale conservare prove certe di deposito e ricezione telematica (PEC) e verificare le date annotate in cancelleria: eventuali discrepanze temporali possono determinare la dichiarazione di tardività.
- Il rigetto del ricorso comporta normalmente la condanna alle spese processuali e può prevedere sanzioni pecuniarie (es. versamento alla cassa delle ammende); valutare il rischio di tali oneri prima di proporre ricorso.
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