Cassazione Civile, Ordinanza n. 29169/2024 del 12/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cliente)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta da un'avvocata per ottenere il pagamento degli onorari relativi a una prestazione professionale svolta su incarico di una persona fisica e della società di cui era accomandataria. Le controparti avevano anche chiesto in via riconvenzionale la risoluzione del contratto di prestazione d'opera professionale per inadempimento. Il Tribunale aveva accolto in parte la domanda dell'avvocata e rigettato la riconvenzionale; in appello, la Corte territoriale aveva dichiarato inammissibile l'appello delle controparti richiamando l'art. 14 del d.lgs. 150/2011. Con il primo motivo di ricorso si deduceva violazione degli artt. 702 e ss. c.p.c. e dell'art. 14 d.lgs. 150/2011, sostenendo che la regola dell'inappellabilità non dovesse estendersi alla decisione sulla domanda riconvenzionale, la quale avrebbe dovuto seguire il regime ordinario di impugnazione. Con il secondo motivo si prospettava l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, ove interpretato nel senso di escludere l'appello anche per le domande riconvenzionali, per asserita violazione dell'art. 3 Cost. Il terzo motivo censurava la liquidazione delle spese del giudizio di appello, ritenuta superiore ai parametri applicabili.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errata la declaratoria di inammissibilità dell'appello. Ha affermato che, quando nel procedimento ex art. 14 d.lgs. 150/2011 sia stata proposta una domanda riconvenzionale e il giudice di merito l'abbia decisa unitamente alla domanda principale, la decisione sulla riconvenzionale resta soggetta al suo autonomo regime di impugnazione e, quindi, è appellabile. In conseguenza dell'accoglimento del primo motivo, sono rimasti assorbiti il secondo e il terzo motivo. L'ordinanza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
La disciplina speciale di inappellabilità dell'ordinanza conclusiva riguarda la domanda di liquidazione dei compensi dell'avvocato; non si estende automaticamente alla decisione sulla domanda riconvenzionale, che conserva il proprio regime di impugnazione.
Il rito sommario speciale e le regole sulla trattazione unitaria o separata delle domande incidono sul modo di trattazione, ma non alterano, di per sé, il regime legale delle impugnazioni della domanda riconvenzionale.
art. 702-ter, quarto comma, c.p.c.
Per le domande diverse da quella principale soggetta al rito speciale, ove trattate nel medesimo processo, opera il regime di impugnazione proprio della domanda decisa, qui l'appello dell'ordinanza conclusiva del procedimento sommario.
L'ordinanza resa a definizione del procedimento sommario è soggetta ad appello, e tale regola resta applicabile alle domande ulteriori non coperte dalla specialità dell'art. 14 d.lgs. 150/2011.
La eventuale connessione tra domande può imporre valutazioni sulla separazione o sulla rimessione al giudice competente, ma non modifica il regime di impugnazione stabilito dalla legge per ciascuna domanda.
La disciplina del cumulo non consente di superare la norma speciale che governa la trattazione della domanda principale e della domanda riconvenzionale nel procedimento ex art. 14.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
Sono le norme processuali invocate a fondamento dei motivi di ricorso per denunciare violazioni di legge e vizi processuali.
art. 3 Cost.
È richiamato solo nel secondo motivo come parametro di legittimità costituzionale prospettato dalla parte ricorrente.
È invocato nel terzo motivo in relazione alla liquidazione delle spese di lite.
È richiamato nel terzo motivo come norma relativa alla prestazione d'opera intellettuale/professionale.
È invocato per contestare la misura della liquidazione delle spese rispetto ai parametri forensi.
Massime di principio
- Nel procedimento di liquidazione degli onorari dell'avvocato ex art. 14 d.lgs. 150/2011, l'inappellabilità dell'ordinanza conclusiva riguarda la domanda dell'avvocato, ma non si estende automaticamente ad una domanda riconvenzionale proposta dal convenuto e decisa nel medesimo processo.
- Quando il giudice decide unitariamente domanda principale e domanda riconvenzionale, il regime di impugnazione segue la natura e la disciplina propria di ciascuna domanda, perché le impugnazioni sono regolate dalla legge e non dalla sola modalità con cui il giudice ha trattato le cause.
- La scelta del giudice di non separare le domande per ragioni di economia processuale non può trasformare una decisione appellabile in una decisione non appellabile se la legge non prevede espressamente tale effetto.
- Il principio dell'apparenza non può essere utilizzato per sovvertire il regime legale delle impugnazioni quando l'errore riguarda non la qualificazione della domanda, ma la diversa disciplina di impugnazione applicabile a domande distinte decise nello stesso processo.
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