Sentenza del 14/08/2023 n. 349 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
Prestazioni infermieristiche e assenza dell'autonoma organizzazione ai fini IRAP per il medico convenzionato SSN.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente ha chiesto il rimborso degli importi IRAP versati perché riteneva di operare senza "autonoma organizzazione"; l'Ufficio contestava la non imponibilità sostenendo che i pagamenti effettuati alla società di servizi V SRL per "collaboratore di studio" e "attività infermieristiche ambulatoriali" dimostravano la sussistenza dell'autonoma organizzazione ai fini IRAP.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate confermando la pronuncia di primo grado che aveva accolto il ricorso della contribuente. Il Collegio ha ritenuto che le prestazioni infermieristiche e di segreteria, anche se rese tramite società di servizi, siano risultate di natura esecutiva/ausiliaria e di entità modesta rispetto ai ricavi (es. costi annui pro quota variabili tra €6.003 e €11.730 su fatturati oltre €140.000), non integrative né complementari alle prestazioni del medico e quindi non idonee a configurare l'autonoma organizzazione ai fini IRAP. L'appello è stato respinto e l'Agenzia condannata alle spese di giudizio.
Norme richiamate
Art. 2, comma 1‑bis, D.lgs. 446/1997
L'esistenza dell'autonoma organizzazione è comunque configurabile in presenza di elementi che superano lo standard e i parametri previsti dalla convenzione con il Servizio sanitario nazionale
L'autonoma organizzazione per i medici convenzionati si valuta rispetto allo standard previsto dalla convenzione: strumenti e personale strettamente necessari alla convenzione rappresentano il "minimo indispensabile" e non configurano IRAP, mentre rilevano elementi che lo superino.
Art. 40, comma 9, lett. d) Accordo Collettivo Nazionale (ACN)
Richiamato per inquadrare la forma organizzativa della medicina di gruppo prevista dalla normativa di settore e per distinguere quanto previsto dalla convenzione dal concetto di autonoma organizzazione.
Norma richiamata dall'Ufficio in motivazione; nella decisione non ha prevalso la lettura che attribuisse automaticamente l'obbligo IRAP in presenza di servizi terzi.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Cass. Sezioni Unite e ord. n. 9451/2016, Cass. 7291/2016, Cass. 3502/2017 e ordinanze 8921/2014, 8700/2014)
Principio consolidato secondo cui la semplice presenza di collaboratori o l'uso di società di servizi non è automaticamente indice di autonoma organizzazione: rilevano la qualità delle mansioni (esecutive vs. integrative/complementari), la misura numerica e l'incidenza economica rispetto all'attività; elementi modesti e di natura esecutiva non configurano IRAP.
Massime di principio
- Per i medici convenzionati con il SSN, la sussistenza dell'autonoma organizzazione ai fini IRAP va valutata rispetto allo standard previsto dalla convenzione: ciò che rientra nel "minimo indispensabile" non determina imponibilità.
- La natura della prestazione del personale (esecutiva/ausiliaria vs. integrativa/complementare) è decisiva: mansioni di segreteria o prestazioni infermieristiche limitate e non integrative non configurano autonoma organizzazione.
- L'utilizzo di una società di servizi anziché di singoli collaboratori è neutro: il criterio rilevante è il contenuto e l'entità delle prestazioni, non il mezzo giuridico tramite cui sono rese.
- La valutazione deve essere quantitativa e qualitativa: numero di collaboratori, tipo di mansioni, durata e modalità contrattuali, incidenza economica rispetto al fatturato sono elementi da considerare caso per caso.
- Spetta all'Amministrazione dimostrare che gli elementi superano lo standard convenzionale; costi modesti e strumenti di valore limitato rafforzano la tesi dell'assenza di autonoma organizzazione.
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