Sentenza del 16/08/2023 n. 262 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria
Accertamento imposte - Carenza motivazione - Non sussiste -Non conformità criteri estimativi- Sussiste - Illegittimità accertamento - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di quattro avvisi di accertamento catastale con i quali l'Agenzia ha rideterminato la rendita di unità immobiliari di nuova costruzione (subalterni del medesimo stabilimento). Le censure hanno riguardato: a) carenza di motivazione degli avvisi; b) illegittimità della stima perché non conforme ai criteri estimativi di legge (R.D.L. 652/1939 e circolare 6/T/2012); c) eccessività del valore accertato. L'ufficio aveva applicato una stima diretta riconducendo i valori a quelli di altre unità dello stesso complesso e, in pratica, utilizzando un criterio ibrido basato sulla comparazione dei costi di costruzione tra capannoni.
La decisione
La Corte d'appello ha ritenuto infondato il motivo relativo al difetto di motivazione (gli avvisi contenevano individuazione precisa degli immobili, norme applicate e criterio adottato). Ha invece accolto il motivo relativo alla non conformità ai criteri estimativi di legge: l'Ufficio non ha utilizzato i tre criteri previsti dal DPR 1142/1949 (capitalizzazione del reddito, comparazione prezzi di compravendita, costo di costruzione) né le metodologie della circolare 6/T/2012, ma ha adottato un criterio ibrido non previsto (comparazione dei costi di costruzione tra capannoni), senza considerare le differenze tecniche e di costo tra le singole unità. Per tali ragioni l'appello è stato accolto e gli avvisi di accertamento dichiarati illegittimi; le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 1142/1949 (Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano)
artt. 16 e ss. (capitalizzazione del reddito); art. 28, comma 1 (criterio del capitale fondiario per comparazione prezzi); art. 28, comma 2 (criterio del costo di costruzione)
Stabilisce tre criteri alternativi per la stima della rendita catastale (capitalizzazione del reddito, comparazione dei prezzi di compravendita, costo di costruzione). L'amministrazione deve adottare uno dei criteri previsti e motivare la scelta; non è consentito introdurre metodi ibridi non disciplinati che aggirino le differenze tecniche fra unità immobiliari.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 6/T/2012
Circolare n. 6/T/2012 del 30 novembre 2012
Fornisce istruzioni tecnico-operative per l'applicazione dei criteri estimativi alle unità delle categorie D ed E. Ha assunto efficacia normativa ad interim ai sensi dell'art. 1, comma 244, L. n. 190/2014; pertanto le metodologie ivi indicate sono vincolanti nell'ambito della revisione del sistema estimativo.
L. n. 190/2014
Disposizione che attribuisce temporaneamente efficacia delle istruzioni contenute nella circolare 6/T/2012 ai fini dell'applicazione dell'art.10 del R.D.L. 652/1939, fino alla revisione complessiva del sistema estimativo.
R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652 (convertito e modificato)
Norma primaria che disciplina il sistema estimativo catastale; applicabile secondo le istruzioni della circolare 6/2012 nella fase transitoria indicata dalla L. 190/2014.
Massime di principio
- L'obbligo motivazionale dell'amministrazione è assolto se l'atto indica in modo sufficientemente chiaro i presupposti di fatto e le ragioni di diritto, permettendo al contribuente di conoscere la pretesa e difendersi; la partecipazione del contribuente alla procedura (DocFa, documenti tecnici) può rafforzare la sufficienza della motivazione.
- Per la determinazione della rendita catastale devono essere adottati uno dei criteri previsti dal DPR 1142/1949 (capitalizzazione del reddito, comparazione dei prezzi di immobili similari, costo di costruzione) e le metodologie tecniche indicate dalla circolare 6/T/2012 hanno effetto vincolante nel periodo transitorio stabilito dalla L. 190/2014.
- L'utilizzo di metodi ibridi o non disciplinati (es. comparazione generica dei costi di costruzione tra capannoni) è illegittimo se non previsto dalla normativa e se non tiene conto delle differenze effettive tra unità immobiliari (tipologia, materiali, tecnologie, impiantistica, finiture).
- In contestazioni simili il contribuente dovrebbe documentare le specificità tecniche e i costi effettivi di ciascuna unità (perizia tecnica, documenti di cantiere, computi metrici) per dimostrare l'eterogeneità e contrastare comparazioni automatistiche operate dall'ufficio.
- Se l'amministrazione adotta un criterio estimativo non conforme alla normativa, il giudice può dichiarare illegittimo l'accertamento e annullarlo; tuttavia, in caso di questione di diritto nuova o controversa le spese di lite possono essere compensate.
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