Sentenza del 16/08/2023 n. 24665 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Imposizioni ICI tramite avvisi di liquidazione per più anni; contestazione della motivazione degli atti impositivi, della corretta quantificazione dell'imposta (rendite catastali), della mancata denuncia amministrativa delle variazioni, della qualificazione del soggetto passivo in relazione ai promissari acquirenti e della sussistenza di perdite di possesso e dell'apprensione di una cabina elettrica; contestata anche l'applicabilità di sanzioni, interessi e la prescrizione del credito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale proposto da 4M Srl e il ricorso incidentale del Comune. È stata confermata la possibilità per la Commissione tributaria, anche avvalendosi della collaborazione dell'ente impositore, di rideterminare l'importo dovuto escludendo le unità immobiliari per le quali risultava provata la cessione a terzi; la Commissione regionale ha invece respinto le eccezioni della società in relazione ai promissari acquirenti, alla perdita di possesso e all'apprensione della cabina per carenza probatoria. Molte doglianze della ricorrente sono state dichiarate inammissibili per difetto di specificazione del fatto decisivo o di autosufficienza. È stata confermata la compensazione integrale delle spese di giudizio per reciproca soccombenza e disposta la statuizione sul versamento del contributo unificato integrativo.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7
Attribuisce al giudice tributario poteri istruttori e la possibilità di chiedere chiarimenti all'amministrazione; nella specie giustifica l'invito della Commissione al Comune a rideterminare gli importi, senza sovvertire l'onere della prova a carico del contribuente.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15
La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza. La commissione tributaria può dichiarare compensate in tutto o in parte le spese, a norma dell'art. 92 c.p.c., comma 2.
Regola la condanna alle spese nel giudizio tributario e la possibilità di compensazione secondo i criteri dell'art. 92 c.p.c.; la Corte ha ritenuto che, data la complessità e la pluralità degli anni/bene contestati, la compensazione fosse giustificata.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (norme ICI), artt. 1, 2, 3, 11, 10 comma 4
Norme sostanziali sull'imposta comunale sugli immobili (ICI): definizione del presupposto, soggettività passiva, elementi catastali e regole di denuncia delle variazioni. Nel caso rileva il dovere di denuncia delle variazioni (art.10 comma 4) e questioni su assoggettabilità di porticati, soggettività del promissario acquirente e computo delle rendite catastali.
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5
Indica i motivi di cassazione richiamati: violazione di norme di diritto (n.3) e omesso esame di fatto decisivo (n.5). La Corte sottolinea l'onere di indicare nel ricorso il 'fatto' decisivo e la necessità di autosufficienza e specificità delle doglianze.
art. 92 c.p.c.
Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti.
Stabilisce i presupposti per la compensazione delle spese; la Corte ha richiamato la giurisprudenza (anche Sezioni Unite) e motivato la compensazione sulla base di complessità, pluralità degli anni e contrasto giurisprudenziale.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Norma sul contributo unificato: la Corte ha rilevato l'obbligo, a carico dei ricorrenti, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto per la proposizione dei ricorsi.
art. 2697 c.c.
Principio sullo onere della prova: il fatto costitutivo o estintivo è provato dalla parte che ne assume l'esistenza; la Corte ricorda che il contribuente deve allegare e provare i fatti che giustificano l'esclusione dall'imposta.
art. 2932 c.c.
Riferimento alla pronuncia che ha disposto il trasferimento di immobili: le unità oggetto di pronunce ex art. 2932 c.c. sono state considerate nella rideterminazione dell'imposta.
Massime di principio
- Il giudice tributario può esercitare poteri estimativi e chiedere chiarimenti all'ente impositore per rideterminare l'importo dovuto quando l'atto sia viziato nella motivazione, senza sostituirsi all'onere probatorio delle parti.
- Spetta al contribuente allegare e provare fatti che escludono o limitano la base imponibile (es. trasferimento del possesso a promissari acquirenti, perdita di proprietà, consegna a terzi); l'assenza di denunci amministrative e di prova documentale rende tali eccezioni non persuasive.
- La nomina di consulente tecnico d'ufficio è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e non è imposta quando le questioni sollevate risultano carenti di prova o richiedono valutazioni giuridiche non meramente tecniche.
- In cassazione i motivi devono essere autosufficienti: occorre indicare precisamente la norma violata e il fatto decisivo omesso; questioni nuove o non trattate nei gradi precedenti risultano inammissibili.
- La prescrizione del credito e la richiesta di esclusione di sanzioni/interessi devono essere dedotte e documentate nei gradi di merito; se non risultano dagli atti e non vengono riproposte non possono essere esaminate in Cassazione.
- La compensazione delle spese può essere disposta in presenza di reciproca soccombenza o di rilevanti, motivate ragioni legate alla complessità della controversia; però la giurisprudenza di legittimità ha posto limiti stretti alla nozione di reciproca soccombenza.
- La mera illegittimità dell'atto non comporta automaticamente l'accoglimento integrale del ricorso: il giudice valuta il rapporto sostanziale e può rideterminare la pretesa fiscale sulla base degli elementi acquisiti.
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