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Sentenza

Sentenza del 16/08/2023 n. 24664 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Martini Spa impugnava l'incameramento del 75% della cauzione prestata per un titolo di esportazione relativo a mangime a base di mais destinato alla Libia. L'azienda sosteneva che il titolo avrebbe dovuto rimanere valido per il periodo previsto dall'art. 28.6 del regolamento CE n. 800/1999 (fino a 3-6 mesi o alla residua validità del titolo) e che il regolamento CE n. 1214/2000 non poteva derogare tale disciplina, oltre a denunciare violazioni dei principi di certezza del diritto, legittimo affidamento, proporzionalità e buona amministrazione; chiedeva, in via pregiudiziale, il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della Martini Spa. Ha confermato che il regolamento n. 1214/2000, letta alla luce dell'art. 54 del regolamento n. 800/1999 e della tavola di concordanza, ha effettivamente limitato la validità dei titoli di esportazione per i prodotti trasformati a base di granturco e ha fissato il termine per l'espletamento delle formalità doganali al 31 agosto 2000. Ha ritenuto che i "considerando" possano essere utilizzati come ausilio interpretativo in presenza di ambiguità linguistica, che gli operatori esperti come la Martini dovevano esercitare la diligenza necessaria per comprendere la normativa applicabile e che la società non aveva fornito prova di forza maggiore né poteva invocare legittimo affidamento o buona fede incolpevole. Ha altresì ritenuto legittimo l'incameramento della cauzione (75%) sulla base delle norme comunitarie applicabili; ha compensato le spese del giudizio.

Norme richiamate

  • Regolamento (CE) n. 800/1999

    art. 28.6, art. 29.5, art. 32, art. 54

    Stabilisce la disciplina generale sulle restituzioni all'esportazione e la durata del controllo doganale; l'art. 28.6 regola la durata in presenza di titoli di esportazione; l'art. 54 chiarisce che i rinvii al precedente regolamento n. 3665/87 vanno intesi come riferimenti al regolamento n. 800/1999, consentendo di applicare le deroghe previste dal successivo reg. 1214/2000.

  • Regolamento (CE) n. 1214/2000

    considerando 1-4 e dispositivo (limite di validità al 31 agosto 2000 per titoli presentati fino al 25 agosto 2000)

    Ha imposto, come misura temporanea, la limitazione della validità dei titoli di esportazione per prodotti trasformati a base di granturco e ha fissato il termine per l'espletamento delle formalità doganali al 31/08/2000; la Corte ha ritenuto che, correttamente interpretato con l'ausilio dei considerandi e dell'art. 54 del reg. 800/1999, detta limitazione si applica anche alle operazioni soggette al regime di restituzione all'esportazione.

  • Regolamento (CE) n. 1162/1995

    Contiene la durata ordinaria di validità dei titoli di esportazione per prodotti derivati dal granturco; il regolamento n. 1214/2000 ha operato una deroga temporanea a tale disciplina per motivi di gestione del mercato.

  • Regolamento (CEE) n. 3665/1987

    art. 27.5, art. 28.5, art. 30 (richiamati nei considerandi del reg. 1214/2000)

    Abrogato e richiamato nel reg. 1214/2000: secondo l'art. 54 del reg. 800/1999 i rinvii al reg. 3665/87 vanno interpretati come riferimenti al reg. 800/1999, risolvendo i dubbi derivanti dai riferimenti all'atto abrogato.

  • Regolamento (CE) n. 1291/2000

    Richiamato dalla Corte come norma che giustifica l'incameramento di parte della cauzione (75%) nei casi previsti, attribuendo un margine di applicazione vincolata all'Amministrazione.

  • Regolamento (CEE/CE) n. 2913/1992 (Codice Doganale Comunitario)

    art. 6, art. 10, art. 220 (menzionato soprattutto art. 220)

    L'art. 220 (ex art. del codice doganale) prevede ipotesi di esonero dal recupero quando il mancato versamento derivi da errore dell'autorità doganale non ragionevolmente rilevabile dall'operatore; la Corte ha ritenuto che qui non ricorresse l'errore dell'autorità incolpevole esonerante e che la società, operatore esperto, avrebbe potuto e dovuto accertare la normativa applicabile.

  • Regolamento (CEE) n. 3719/1988

    Norma sul caso di forza maggiore; la Corte ha osservato che la società non ha dimostrato la ricorrenza di una causa di forza maggiore ai fini dell'esonero.

  • D.P.R. n. 115/2002 (art. 13, comma 1 quater)

    art. 13, comma 1 quater (richiamato nella parte dispositiva sulle spese)

    Normativa nazionale richiamata per gli adempimenti contributivi e per la determinazione di eventuali contributi unificati in sede di cassazione; la Corte ne dà atto per l'ulteriore contributo dovuto.

Massime di principio

  • Una modifica o limitazione temporanea della validità dei titoli di esportazione disposta da un regolamento UE successivo può essere efficacemente applicata anche quando il nuovo atto richiama o deroga a riferimenti normativi abrogati, purché si interpreti la disposizione alla luce dei rinvii posti dal quadro normativo (es. art. 54 del reg. 800/1999).
  • I "considerando" di un regolamento UE non hanno valore normativo vincolante, ma costituiscono uno strumento interpretativo legittimo per chiarire la volontà dell'istituzione, specialmente in caso di ambiguità linguistica o refusi nelle diverse versioni linguistiche.
  • In presenza di normativa complessa o di modifiche temporanee, gli operatori economici esperti sono tenuti a esercitare la diligenza necessaria per accertare la normativa applicabile e non possono invocare il legittimo affidamento quando l'errore dipende da negligenza propria o dalla possibilità di un controllo ragionevole delle norme.
  • L'errore dell'amministrazione può esonerare dall'obbligo di ripianare somme soltanto se si dimostra che l'errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dall'operatore esperto; la buona fede del privato non è automaticamente esimente.
  • Il principio di proporzionalità e i principi di buona amministrazione non consentono di eludere l'applicazione di una disposizione comunitaria chiara e precettiva; possono rilevare solo quando vi sia spazio di discrezionalità nell'applicazione della norma.
  • Per ottenere un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia è necessario che sussistano dubbi ragionevoli sull'interpretazione del diritto dell'Unione; questioni risolvibili con l'interpretazione sistematica delle norme comunitarie non richiedono automaticamente il rinvio.
  • La prova della forza maggiore o di circostanze esimenti in materia doganale grava sull'operatore che la invoca; senza prova documentale e puntuale la eccezione non è accolta.

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