Cassazione Penale, Sentenza n. 49989/2023 del 15/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione della sentenza di appello che aveva condannato il ricorrente per estorsione aggravata continuata (fatti fino al 13/04/2017). Il ricorrente deduceva, in sintesi: inesistenza della minaccia penalmente rilevante e del danno ingiusto richiesto dall'art. 629 c.p.; errata qualificazione della condotta datoriale come estorsiva (sostenendo che si tratterebbe di una vicenda tipicamente giuslavoristica da devolvere al giudice del lavoro); vizio di motivazione sull'attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese; richiesta di riconoscimento in subordine di una diversa qualificazione (violenza privata) e di valorizzazione delle circostanze attenuanti e della riparazione del danno; censura sull'applicazione dell'aggravante di abuso della prestazione d'opera e sulla modalità di calcolo dell'aumento per continuazione, con istanza di rimessione alle Sezioni Unite per presunto contrasto giurisprudenziale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e lo ha rigettato nei termini. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi principali: la valutazione dei giudici di merito sulla sussistenza della minaccia (anche in forma larvata e perdurante nel rapporto di lavoro), sull'ingiusto profitto e sul danno subito dalle vittime è stata considerata congrua e non censurabile in cassazione; le censure sull'attendibilità delle dichiarazioni sono state dichiarate inedite e/o infondate; la riqualificazione in violenza privata è stata ritenuta assorbita e comunque non aderente al quadro fattuale; il diniego delle attenuanti generiche e l'applicazione dell'aggravante per abuso della posizione lavorativa sono stati ritenuti motivati correttamente; la determinazione della continuazione è stata considerata adeguatamente motivata alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite. Conseguentemente è rimasta confermata la sentenza di merito (pena risultante dall'appello: 4 anni di reclusione ed euro 2.400 di multa) e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile Marchese Ragona, liquidate in euro 3.686,00 oltre accessori.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto che la fattispecie di estorsione possa ricorrere anche nel contesto di un rapporto di lavoro quando vi sia minaccia (anche larvata) che coarta la volontà del lavoratore e quando sussistano l'ingiusto profitto del datore e il danno ingiusto per il lavoratore; non è esclusiva la sola fase dell'assunzione se la coercizione prosegue in fase esecutiva.
Richiamata nelle censure ma la Corte ha ritenuto infondate le accuse di violazione in ordine alla valutazione della prova e della motivazione.
art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.
art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.
La richiesta di trattazione orale è stata fatta e considerata ai sensi della norma e delle disposizioni emergenti dal dl 137/2020 e successive proroghe; la Corte ha svolto la trattazione orale.
La Corte ha ritenuto la configurazione della violenza privata assorbita dalla qualificazione per estorsione: la presenza di ingiusto profitto e danno rende la fattispecie estorsiva più idonea e la violenza privata non è stata riconosciuta come migliore o alternativa qualificazione.
La Corte ha ritenuto correttamente applicata l'aggravante dell'abuso della prestazione d'opera quando il reo abusa della sua posizione datoriale; il vincolo di subordinazione rientra nell'ambito delle 'relazioni di prestazione d'opera' e può giustificare l'aggravante.
Sottolineata la modifica interpretativa: lo stato di incensuratezza da solo non è sufficiente per le attenuanti generiche. La Corte ha confermato che l'assenza di elementi positivi può legittimare il diniego delle attenuanti.
Richiamato in relazione ai limiti del cumulo e alla proporzione delle pene nella continuazione: la Corte ha verificato che non sussistono eccessi o cumuli surrettizi e che la motivazione è congrua secondo il principio di ragionevolezza indicato dalle Sezioni Unite.
Applicata per la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Sez. U., sent. n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone)
sent. n. 47127 del 24/06/2021
La Corte ha applicato i principi di tale pronuncia sul requisito motivazionale degli aumenti di pena per continuazione, ritenendo la motivazione di merito adeguata e che non è sempre necessaria una scomposizione matematica degli aumenti purché si assicuri la proporzione e l'assenza di cumulo.
Giurisprudenza citata (es. Sez. 2, n. 21789/2018 Roscino; Sez. 6, n. 6620/2022 Giovinazzo)
sent. n. 21789/2018; sent. n. 6620/2022
La Corte ha richiamato e distinto tali precedenti: alcune decisioni escludono l'estorsione se la pressione è limitata al momento dell'assunzione; tuttavia la stessa giurisprudenza ammette l'estorsione ove la coercizione si realizzi nella fase esecutiva del rapporto con effettiva lesione retributiva.
Massime di principio
- La condotta datoriale può integrare il reato di estorsione non solo al momento dell'assunzione, ma anche durante l'esecuzione del rapporto di lavoro se esiste una minaccia (anche implicita o larvata) che coarta la volontà del lavoratore e si producono l'ingiusto profitto del datore e il danno per il lavoratore.
- La minaccia penalmente rilevante non richiede una forma esplicita: è sufficiente che dal comportamento del datore risulti una costrizione idonea a determinare la scelta del lavoratore, purché ciò sia dimostrato nel contesto probatorio.
- La mera accettazione di condizioni peggiorative da parte di un lavoratore per il bisogno di occupazione non esclude automaticamente la rilevanza penale se sussiste una condotta intimidatoria e un danno effettivo; la questione dovrà essere valutata caso per caso sulla base del materiale probatorio.
- Le censure tardive o nuove critiche sulla valutazione delle prove in appello possono risultare inammissibili in cassazione se non tempestivamente proposte nei gradi precedenti.
- Il riconoscimento delle attenuanti generiche richiede elementi positivi specifici e non si fonda più soltanto sull'assenza di precedenti; la valutazione resta rimessa al giudice di merito purché motivata.
- L'abuso della posizione lavorativa può integrare un'aggravante quando emerga che il datore ha strumentalmente sfruttato il vincolo di prestazione d'opera; la subordinazione è elemento rilevante ma non sempre indispensabile.
- Nella determinazione della pena per reati continuati è richiesta una motivazione che dimostri proporzionalità e assenza di cumulo surrettizio; non è obbligatoria una scomposizione numerica degli aumenti salvo che l'interessato dimostri concretamente l'irragionevolezza della misura complessiva.
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