Cassazione Penale, Sentenza n. 9156/2023 del 03/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della declaratoria di inammissibilità dell'appello decisa dalla Corte d'appello per presunta mancanza di legittimazione dei difensori che avevano proposto l'appello. Il ricorrente censura la decisione sostenendo che, tra i difensori indicati, l'avv. Celeste Giovedisanto era stata nominata "di fiducia" dall'imputato nell'udienza del 31/01/2018 (come risulta dal verbale: "sostituito con d.o. dall'avv. Giovedisanto, nominato di fiducia dall'imputato"), mentre l'avv. Luigi Danucci non risultava effettivamente nominato. In appello era invece stato affermato che la delega fosse riconducibile a Danucci; in cassazione il ricorrente insiste sulla lettura letterale del verbale che legittimerebbe Giovedisanto a proporre impugnazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato; ha annullato la sentenza impugnata (che aveva dichiarato inammissibile l'appello per mancanza di legittimazione dei difensori) e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello. La Cassazione ha ritenuto che il verbale dell'udienza del 31/01/2018, nel suo tenore letterale, attesti la nomina "di fiducia" dell'avv. Giovedisanto e che non è possibile ricostruire a posteriori una presunta delega orale ad altra persona senza prove documentali; ha inoltre affermato che un difensore nominato di fiducia non può essere spogliato dei poteri processuali se non mediante rinuncia formale al mandato. Poiché i termini di prescrizione massima non erano maturati, la Corte ha disposto il rinvio per nuovo esame.
Norme richiamate
Norma del codice penale applicata al fatto di causa: incendio doloso commesso allo scopo di danneggiare (reato per cui l'imputato era stato condannato in primo grado).
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma citata per indicare il limite formale con cui il motivo è stato descritto nel ricorso (ossia l'obbligo di esporre il motivo nei "limiti strettamente necessari").
Massime di principio
- La nomina "di fiducia" di un difensore risultante dal verbale d'udienza è elemento decisivo di legittimazione: se il verbale attesta la nomina, il difensore è legittimato a proporre impugnazioni salvo formale rinuncia.
- La delega orale ("d.o." = delega orale) è per sua natura priva di documentazione: affermazioni successive non supportate da elementi probatori costituiscono, di regola, ricostruzioni autoriferite e hanno scarso valore probatorio.
- Un difensore nominato non può essere considerato spogliato dei poteri processuali per dichiarazioni contraddittorie o per atti non formali; la perdita di legittimazione richiede una rinuncia formale al mandato o altro atto idoneo a dimostrarla.
- Se una corte di merito dichiara inammissibile un'appello per presunta mancanza di legittimazione, la Cassazione può annullare quando dagli atti di causa (in particolare dal verbale d'udienza) emerga in senso contrario la legittimazione del difensore che ha proposto l'impugnazione.
- In presenza di incertezze sulla legittimazione difensiva il rimedio corretto è il rinvio per nuovo giudizio (soprattutto se non sono maturati i termini di prescrizione), affinché la corte di merito ricostruisca compiutamente la situazione difensiva.
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