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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12917/2024 del 10/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società di leasing)

La controversia

La lite origina da un complesso immobiliare industriale venduto nel 1990 a una società di leasing e concesso contestualmente in leasing alla società utilizzatrice. In un precedente contenzioso è stato accertato che l’acquisto era avvenuto a non domino e che la proprietà spettava all’originario titolare, poi deceduto e succeduto dagli eredi. Dopo il rilascio spontaneo dell’immobile nel 2005, uno degli eredi ha agito contro la società di leasing chiedendo: la restituzione/valore dei frutti civili percepiti o percepibili dal 14 giugno 1990 fino al rilascio; la restituzione dei canoni di leasing incassati dalla società; il risarcimento del danno e, in subordine, l’indennizzo per arricchimento senza causa. I giudici di merito hanno rigettato la domanda ritenendo, in sintesi, che la pretesa non fosse proponibile nei confronti della convenuta perché, a seguito di un’interversio possessionis del 1994, la società di leasing aveva cessato di essere possessore ed era rimasta mera detentrice, sicché non si applicava l’art. 1148 c.c.; inoltre, per alcuni profili, hanno richiamato il principio della ragione più liquida e l’assorbimento delle questioni ulteriori. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 1148 c.c., sostenendo che la "domanda giudiziale" rilevante fosse la domanda di rivendica e non una separata domanda di frutti; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132, n. 4, c.p.c., perché la Corte d’appello non avrebbe adeguatamente spiegato perché la domanda riconvenzionale degli eredi non valesse come domanda idonea; 3) omessa pronuncia sulla tardività dell’eccezione avversaria circa l’inidoneità della domanda di rivendica a produrre gli effetti dell’art. 1148 c.c.; 4) violazione delle norme sulla prescrizione (artt. 2935, 2943, 2945 e 2946 c.c.), assumendo che la domanda giudiziale avesse interrotto e sospeso la prescrizione del diritto ai frutti civili; 5) ulteriore vizio di motivazione apparente sul rigetto per prescrizione. La Corte di cassazione ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse sorretta da una ratio decisiva non specificamente censurata: la società convenuta aveva perso il possesso per effetto dell’interversio possessionis del 1994, restando mera detentrice, e quindi l’art. 1148 c.c. non era applicabile. Inoltre, ha osservato che le censure su prescrizione erano inammissibili perché la decisione di merito non aveva affatto fondato il rigetto su una statuizione di prescrizione, ma sull’infondatezza della pretesa e sull’assorbimento delle ulteriori questioni. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto assorbente e non specificamente censurata la ratio decidendi della sentenza impugnata secondo cui la società convenuta, per effetto dell’interversio possessionis verificatasi nel 1994, aveva cessato di essere possessore ed era rimasta mera detentrice; di conseguenza, non era applicabile la disciplina dell’art. 1148 c.c. sull’obbligo del possessore in buona fede di restituire i frutti percepiti dopo la domanda giudiziale. Le ulteriori censure sulla prescrizione sono state considerate inammissibili, perché la sentenza di merito non aveva deciso su un’eccezione di prescrizione, ma aveva respinto la pretesa per ragioni di merito e ritenuto assorbite le altre questioni. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore della controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 1148 c.c.

    Si applica al possessore in buona fede, non al mero detentore; la restituzione dei frutti presuppone la permanenza della qualità di possessore al momento rilevante e dopo la domanda giudiziale del rivendicante.

  • art. 1147 c.c.

    Richiamato in primo grado per qualificare il rapporto materiale, ma superato in cassazione dalla qualificazione della relazione come detenzione dopo l’interversio possessionis.

  • art. 1141, comma 2, c.c.

    L’interversio possessionis può mutare la detenzione in possesso per effetto della condotta di un altro soggetto; tale mutamento incide sulla qualificazione del rapporto con la cosa.

  • art. 948 c.c.

    La domanda di rivendica è distinta dalla domanda di restituzione dei frutti ai fini della disciplina dell’art. 1148 c.c., secondo l’impostazione accolta dalla Corte territoriale e valorizzata in cassazione.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di motivazione apparente non è configurabile quando la decisione è sorretta da una ratio decidendi sufficiente e non attaccata utilmente; inoltre l’assorbimento delle questioni ulteriori esclude l’omessa pronuncia sostanziale.

  • art. 183, comma 6, c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la tempestività delle difese avversarie, ma la censura non ha inciso sulla ratio decisiva della sentenza.

  • art. 112 c.p.c.

    È stata dedotta omessa pronuncia, ma la Corte ha ritenuto che il tema fosse assorbito dalla ratio principale e quindi non idoneo a fondare l’accoglimento.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente insieme all’art. 112 c.p.c., senza che ciò superasse la ragione assorbente della decisione di merito.

  • art. 2935 c.c.

    Richiamato per sostenere la decorrenza della prescrizione, ma la Corte ha escluso che la sentenza impugnata avesse effettivamente deciso sulla prescrizione.

  • art. 2943 c.c.

    Invocato sulla pretesa efficacia interruttiva della domanda giudiziale; la censura è stata ritenuta inammissibile perché non confrontata con una statuizione effettiva sul punto.

  • art. 2945 c.c.

    Richiamato per l’effetto sospensivo/interruttivo della domanda; la Corte ha rilevato che la sentenza di merito non aveva fondato il rigetto sulla prescrizione.

  • art. 2946 c.c.

    Norma sul termine ordinario di prescrizione richiamata dal ricorrente, ma non applicata espressamente nella decisione impugnata.

  • art. 2041 c.c.

    La domanda di arricchimento senza causa era stata proposta in via subordinata, ma non ha assunto rilievo decisivo nel giudizio di cassazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Utilizzati come parametri dei motivi di ricorso; la Corte ha dichiarato inammissibili le censure perché non incidevano sulla ratio decisiva o erano formulate contro una decisione che non aveva pronunciato nei termini denunciati.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La Corte richiama l’onere di specifica indicazione delle affermazioni di diritto censurate, pena inammissibilità del motivo.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per la specificità delle deduzioni, ma la Corte non ha ravvisato un decisivo superamento della ratio impugnata.

  • art. 2945, comma 2, c.c.

    Invocato dal ricorrente per sostenere la sospensione fino al giudicato, ma la Corte non ha esaminato il merito del punto per difetto di una decisione sulla prescrizione.

Massime di principio

  • Quando la sentenza di merito è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a giustificare il dispositivo, il ricorrente per cassazione deve censurarle tutte in modo specifico e utile; la mancata impugnazione anche di una sola ratio comporta l’inammissibilità del ricorso.
  • La disciplina dell’art. 1148 c.c. presuppone la qualità di possessore: se la relazione materiale con il bene è stata degradata a mera detenzione, il detentore non è tenuto alla restituzione dei frutti ai sensi di tale norma.
  • L’interversio possessionis può avere rilievo decisivo nel mutare la natura della relazione con la cosa e nel segnare la cessazione del possesso in capo a un soggetto, con conseguente inapplicabilità delle norme sui frutti del possessore.
  • In tema di impugnazione per cassazione, il vizio di omessa pronuncia o di motivazione apparente non può essere dedotto se la sentenza di merito non ha effettivamente deciso sulla questione prospettata, ma l’ha assorbita o ha rigettato la domanda per altra ragione autonoma.
  • Le censure sulla prescrizione sono inammissibili se la sentenza impugnata non ha pronunciato sulla prescrizione ma ha respinto la domanda per infondatezza nel merito; il ricorrente deve confrontarsi con la reale ratio decidendi e non con un tema non effettivamente deciso.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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